Società

COVERED WARRANT: ESPOSTO
ALLA CONSOB

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Wall Street Italia pubblica qui di seguito il testo di una lettera/esposto alla Consob e alla Borsa Italiana gia’ in circolazione da qualche settimana sui News Group italiani di Internet

vedi:http://www.3ding-on-line.it

Il documento tocca tra gli altri anche la questione ”calda” dei covered warrant, su cui Wall Street Italia sta richiamando l’attenzione generale, in nome della trasparenza e dell’efficienza del mercato finanziario. Riportiamo il documento nella sua integrita’.

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Premessa di carattere generale

Chi sono gli estensori di questa lettera

Siamo il “popolo dei traders online”, il popolo dei NewsGroup, dei “Forum”, delle “Chat” finanziarie e delle MailingList, siamo quelli che con il “capital gain” abbiamo piu’ volte fatto quadrare i conti del Ministero delle Finanze, a beneficio dell’intera collettivita’.
Siamo quelli che odiano l’espressione “giocare in Borsa”.
Siamo dei privati investitori.

A chi ci rivolgiamo

Alla CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa , un’autorità amministrativa pubblica e indipendente che ha il compito di controllare il mercato mobiliare italiano.
La sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza e alla trasparenza del mercato.

Alla Borsa Italiana SpA, Societa’ privata di proprieta’ del sistema bancario italiano che è stata autorizzata dalla Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 all’esercizio del mercato di Borsa e del Mercato Ristretto e con delibera n. 11808 del 27 gennaio 1999 all’esercizio del Nuovo Mercato,
ai sensi degli artt. 62, 63 e 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Borsa Italiana ha il potere di disciplinare l’organizzazione e la gestione dei Mercati anche al fine di assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori nonché di adottare tutti gli atti necessari per il buon funzionamento degli stessi;

Obiettivi della lettera

1) Evidenziare talune problematiche emerse da tempo nelle “discussioni” tra i traders (e i rispettivi intermediari), che richiedono soluzioni urgenti e ormai improcrastinabili (ERP e CW).

2) Evidenziare come una serie di norme che regolano i rapporti tra Borsa Italiana ed i suoi “contraenti” (tra cui tutti i fornitori di trading online) abbiano l’assoluta necessita’ di essere “rivisitate”, se non altro per i diretti riflessi (negativi) che le stesse hanno nei contenuti contrattuali tra gli investitori ed i rispettivi broker, nonche’ nelle modalita’ di erogazione dei servizi.

In sostanza il teorema che vogliamo dimostrare con questa lettera e’ che, attualmente, la “tutela dell’investitore” non ha ancora trovato un’effettiva, sufficiente e concreta realizzazione da parte dei Soggetti cui spetta tale essenziale compito.

(nota 1: nel testo che segue tutto cio’ che e’ “virgolettato” e’ sempre riportato dal “Regolamento” e/o dalle “Istruzioni” dettati da Borsa Italiana SpA. Data la qualita’ delle parti, si e’ ritenuto superfluo citare, volta per volta, titoli, capitoli e commi vari. La lettera, successivamente alla raccolta delle firme, verra’ inviata per posta elettronica e raccomandata a.r. ai destinatari. Si invitano i firmatari a darne la piu’ ampia diffusione possibile)

(nota 2: quando nella lettera vengono citati fatti, cifre e circostanze varie, il tutto e’ facilmente ed esaustivamente verificabile dalla lettura dei NewsGroup it.economia.*, nonche’ di altri luoghi virtuali che trattano di tol e finanza.
Il tutto (v. in coda alla lettera), gia’ noto alla Consob).

TESTO DELLA LETTERA

Egregi Signori,
desideriamo attirare la Vostra attenzione sulle seguenti problematiche, derivanti dall’attuale regolamentazione dei mercati e dei rapporti con gli Intermediari, facenti capo a Borsa Italiana SpA.

Funzione ERP (Esponi al Raggiungimento del Prezzo)

“”
Durante la negoziazione continua:

d) le proposte immesse con limite di prezzo possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esponi fino al raggiungimento del prezzo specificato”: la proposta viene accettata, ma visualizzata sul mercato solo al raggiungimento del prezzo indicato”

“In via transitoria, in deroga a quanto previsto… non possono essere immesse proposte con le modalità di esecuzione “esponi al raggiungimento del prezzo specificato” e “valido fino all’orario specificato”.
“”

Trattasi, come e’ noto, del c.d. “stop loss” o “take profit”, ecc., nelle sue varie modalita’ di applicazione statico/dinamica.

E’ superfluo ricordare come la sospensione “transitoria” di tale funzione permane ormai da oltre due anni, il che e’ paragonabile – su Internet – ai tempi di un cambio generazionale, insomma un tempo “biblico”.

La gravita’ (per gli investitori italiani) di questa carenza nell’operativita’ quotidiana consiste oltretutto nel fatto che su molti mercati esteri tale funzione e’ operante e ben rodata gia’ da parecchio tempo, permettendo cosi’ ai colleghi esteri di lavorare con strumenti piu’ avanzati rispetto a quelli a disposizione degli investitori italiani.
Questo, in tutta evidenza, crea una macroscopica diversita’ di posizionamento e di “chance” di profitto sui rispettivi mercati da parte degli investitori, creando altresi’ perplessita’ a quegli operatori che volessero sbarcare nel nostro mercato.
Tale disparita’ di trattamento si accentua ancor di piu’ quando il trader italiano usa gli strumenti che gli vengono messi a disposizione (privi di questa importantissima funzione) per operare su mercati esteri: in questo caso aumenta considerevolmente l’abisso che gia’ esiste tra il trader italiano ed il suo collega estero nell’operativita’ sullo stesso mercato, ponendo l’italiano in evidente posizione di inferiorita’.
Aggiungiamo che alcuni “illuminati” intermediari si sono, coraggiosamente, fatti carico dell’implementazione – in proprio – di tale funzione. Il che e’, a nostro avviso, ulteriore dimostrazione di quanto sia ormai necessario ed indispensabile l’utilizzo di questo strumento per il trader “attivo”.
E’ altresi’ chiaro pero’ che la implementazione della funzione ERP deve essere prevista da Borsa Italiana per chiari e intuibili motivi di “standard”, di “responsabilita’”, ecc. nel confronto con i mercati esteri.

Perche’ tutto cio’ non e’ ancora avvenuto?
Quali sono i reali problemi?
Perche’ l’investitore non viene preventivamente avvertito di cio’?
Di quanto tempo ancora si necessita per dotarsi degli strumenti hdw e sftw per la realizzazione di un qualcosa che su altri mercati e’ presente da anni?
Infine: non pensate che quanto sopra si possa configurare come una carenza nella “tutela dell’investitore”, e nella “trasparenza del mercato”, un mercato che, unanimemente, viene oggi definito “globale”?
E non rientra tutto cio’ tra i Vostri compiti primari?

Covered Warrant e Operatori Specialisti (Market Makers)

“”
Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:

a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo di riferimento del giorno precedente: +/- 900%

b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo di riferimento: +/- 50%

c) limite massime di variazione dei prezzi tra due contratti consecutivi:
+/- 30%

La durata dell’intervallo di sospensione automatica delle negoziazioni al superamento dei limiti di variazione dei prezzi, è fissata in 5 minuti.
“”

Fin qui le principali “regole” sui CW (dal nostro punto di vista, ovviamente)

Osserviamo:

1) le variazioni ammesse sono di un’ampiezza “astrale” rispetto alle previsioni per i titoli azionari. Se e’ vero, come e’ vero, che il cw e’ uno strumento ad elevato rischio, che sconta il c.d. “effetto leva”, eccetera, e’ anche vero che la previsione di tali variazioni possibili giustifica di molto chi, a proposito di Borsa, definisce i trader dei “giocatori” piuttosto che dei normalissimi “investitori”.
Paradossalmente si potrebbe anche affermare, a questo punto, che il “giocatore” non e’ meritevole di alcuna tutela, quindi…
Ma, paradossi a parte, quello che preme di piu’ segnalare e’ la
TOTALE assenza di una qualche previsione relativa allo “spread” denaro-lettera
per il singolo tick di un cw. Questa e’, per l’investitore, un gravissimo handicap nei confronti del Market Maker. Questo significa che il MM non ha teoricamente limiti di sorta nello stabilire a quanto puo’ vendere e/o comprare lo stesso cw, nello stesso istante. Gli spread “verificati” dagli investitori hanno assunto, a volte, percentuali “assurde”: 20, 30% e anche di piu’.

Come e’ possibile tollerare una tale situazione?
Se e’ vero che un investitore e’ “libero” di operare o meno su un qualsiasi strumento finanziario che il Mercato gli propone, e’ anche vero che i destinatari di questa lettera hanno il “dovere” di regolarlo questo Mercato, di tutelare l’investitore, di garantire la trasparenza del Mercato medesimo. Aggiungiamo che, anche in questo caso, la previsione di spread massimi e contenuti e’ gia’ presente nei Regolamenti di altre Borse europee. Solo a titolo di cronaca, e’ noto come lo strumento cw non esiste proprio su altri mercati esteri.

2) La previsione dell’assenza dal mercato dei cw del MM per una durata massima di
5 minuti, risulta spesso e volentieri non rispettata. E’ stato piu’ volte verificato dai trader che tali assenze prolungate sono correlate strettamente a “particolari” momenti ed eventi del Mercato o del singolo sottostante (inversioni di tendenza, cambio improvviso di volatilita’, ecc.) il che suscita ancora maggiore sconcerto.

Anche in questo caso quindi sollecitiamo un completamento delle “regole” nel senso sopra indicato ed un maggiore e puntuale controllo sull’operato dei Market Makers dei cw.

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Da ultimo, desideriamo attirare la Vostra attenzione su una serie di norme che regolano i rapporti intercorrenti tra la Borsa Italiana SpA ed i propri “Contraenti”, per gli inevitabili riflessi che hanno sui rapporti contrattuali tra l’investitore ed il proprio fornitore di tol.

Cominciamo dalla… fine!

“”
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole del Contratto:
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 6.1, 6.3, 3.4 4 (iv) 4 (v) 4 (vi) 5.2 5.3 5.5 6.2 7.1 8.2 10.1
(oggetto e limitazioni della responsabilità della Borsa Italiana)
facolta’ della Borsa Italiana di interrompere o sospendere le negoziazioni ) (limitazioni all’utilizzo informazioni o dati) (obbligo di manleva e indennizzo) (decorrenza degli interessi moratori) (solve et repete) (diritto della Borsa Italiana di modifica dei corrispettivi) (termine di decadenza) (durata) (divieto di cessione) (clausola compromissoria e deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria).
Allegato 1 (omissis)
Allegato 2 (omissis)
Allegato 3 (omissis)
“”

Sappiamo benissimo cosa recitano gli articoli del c.c. citati, in quanto presenti anche nei “nostri” contratti.

1341. Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

In sostanza stiamo parlando delle c.d. “clausole vessatorie” che devono essere approvate esplicitamente con doppia firma.
Ebbene il Contratto tipo di Borsa Italiana SpA sembra che ne sia piuttosto “ricco” e questo gia’ la dice lunga.
Inoltre notiamo che, sul sito web nel quale e’ presente, giustamente, tutta la normativa (occorre infatti ricordare che Borsa SpA e’ un Ente privato ma con finalita’ pubbliche ed anche con prerogative esclusive (ad esempio monopolio dei dati e loro distribuzione), sono peraltro presenti degli “omissis” per quanto riguarda gli “allegati”, pure importanti al fine di una valutazione globale dei termini contrattuali (sempre ed esclusivamente per i riflessi sull’investitore e non certo per pura curiosita’). Pazienza!

Ma esaminiamo qualche specifica norma.

“”
Il Contraente dichiara di ben conoscere il Sistema nella sua attuale configurazione e prende atto, dichiarando il proprio accordo, (i) che la Borsa Italiana potrà modificare di volta in volta le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi stessi, anche per effetto di emendamenti o integrazioni dei Regolamento dei Mercati, del Regolamento del Nuovo Mercato e del Regolamento del MIF, delle Istruzioni, delle Disposizioni Tecniche e delle Specifiche Funzionali, e (ii) che la Borsa Italiana comunicherà al Contraente le predette eventuali modifiche con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso rispetto all’entrata in vigore della stessa, preavviso che potrà essere ridotto sino ad un minimo di due giorni lavorativi in caso di urgenza.
“”

5 giorni? 2 giorni?

Ma se i fornitori di tol per rendere operative alcune, anche semplici, modifiche al loro sftw impiegano anche settimane o mesi, come si fa ad imporre loro dei tempi cosi’ perentori da parte di Borsa SpA? E quale impatto potrebbe avere sul regolare funzionamento del Mercato una modifica delle “modalita’ tecniche” comunicata agli intermediari 5 o 2 giorni prima della sua applicazione?
Chi ne pagherebbe, alla fine della catena, le probabili inefficienze derivanti, per un tempo ragguardevole? (domanda retorica)

“”
… qualora la prestazione dei servizi sia interrotta. sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema ovvero a causa del superamento dei normali volumi di negoziazione, la Borsa Italiana si adopererà al fine di fare quanto necessario per superare gli inconvenienti. Per normali volumi di negoziazione si intende la media registrata nei tre mesi precedenti il verificarsi dell’evento del numero di contratti conclusi o delle pdn tenuto anche conto della loro concentrazione nelle fasce orarie di ciascun giorno di borsa relativamente al Contraente e al Sistema.
Resta inteso che qualora tali eventi siano imputabili a motivi tecnici riguardanti le apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Contraente per connettersi al Sistema, il Contraente sara’ tenuto ad eliminare al piu’ presto le cause. Le Parti comunque si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie.
“”

Questo invece e’, a nostro avviso, un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dall’evidente “conflitto di interessi” (accennato piu’ volte da Consob) derivante dalla tipologia degli azionisti di Borsa SpA (Banche e SIM).

Si sono ricercate accuratamente le espressioni le piu’ generiche possibili
“la Borsa Italiana si adopererà al fine di fare quanto necessario per superare gli inconvenienti”.
Conosciamo bene questo tipo di linguaggio e la sua valenza contrattuale, praticamente NULLA.
Non parliamo poi delle modalita’ di calcolo dei “normali volumi”. In pratica, secondo questa norma dobbiamo tutti essere ben lieti delle “poche” (clamorose) interruzioni del servizio di Borsa SpA. E poi in quanti ci siamo accorti dei “ritardi” o delle “anomalie” improvvise e mai dichiarate o spiegate? E la previsione di appositi avvisi e comunicati dov’e’? E il fornitore e’ obbligato a darne immediata comunicazione alla clientela? Con quali mezzi? Con quali modalita’? E cosa succede alle operazioni in corso? E gli eventuali danni?

Cosa significa “il Contraente sara’ tenuto ad eliminare al piu’ presto le cause”? Che significa “al piu’ presto”? E se non lo fa chi controlla? Quali le conseguenze?

“”
il Contraente riconosce e accetta che la Borsa Italiana. al fine di salvaguardare il normale e regolare funzionamento dei mercato, ha la facoltà di limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore, o di specifiche categorie di operatori, al Sistema.
“”

Questa poi e’ una vera e propria “perla” che, pensiamo, sia del tutto sconosciuta a gran parte degli investitori.
Quindi, ci state dicendo che il nostro Fornitore potrebbe, improvvisamente, “non funzionare” ed altri si, per una precisa ed autonoma “scelta” di Borsa SpA??
Ci permettiamo di chiedere (timidamente e senza offesa alcuna) alla Consob (ma anche agli intermediari) se veramente hanno letto attentamente questo passaggio.
Oppure la “certezza” che per l’investitore sara’ impresa ardua (impossibile?) richiedere alcunche’ di risarcitorio ha spinto i “Contraenti” ad accettare clausole di tal fatta?

“”
La Borsa Italiana à responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inseriti da terzi nel Sistema o formatisi sul Mercato. Le Parti si danno atto che non rientra tra le obbligazioni della Borsa Italiana il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano trasmessi al Contraente attraverso il Sistema o comunque resi disponibili al Contraente nell’ambito dell’erogazione dei Servizi.
“”

Di bene in meglio, in tema di controlli e responsabilita’.

“”
(divieto di…)
fatta eccezione per i dati e le informazioni immessi dal Contraente nei Mercati per effetto delle negoziazioni da esso effettuate e dei quali lo stesso mantiene la piu’ ampia disponibilità, utilizzare le informazioni ed i dati trasmessi al Contraente attraverso il Sistema o comunque resi disponibili allo stesso nell’ambito dell’erogazione dei Servizi, esclusivamente per Io svolgimento delle attività di negoziazione; resta pertanto escluso il diritto di copiare, registrare, riprodurre, trasferire a terzi… commercializzare ovvero sfruttare economicamente in altro modo tali dati e informazioni. A parziale deroga di quanto previsto al precedente capoverso, il Contraente ha facoltà di fornire ai suoi clienti che siano interconnessi ai mercati e al contempo siano investitori professionali di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998. n. 58, solo i dati e le informazioni necessarie alla negoziazione, restando comunque escluso il diritto del soggetto interconnesso di copiare, registrare, riprodurre, trasferire a terzi, commercializzare ovvero sfruttare economicamente in altro modo tali dati e informazioni.
“”

Se non e’ monopolio questo (o chiamiamola posizione dominante che fa lo stesso)…
Come e’ facile notare, si parla solo ed esclusivamente di “divieti” ai quali non vengono aggiunte alternative di alcun tipo, neanche a titolo oneroso.
E’ vietato. Punto.

“”
Il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili al prezzo di apertura… è pari a 9.999.

Il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità “esegui comunque”… è pari a 9.999
“”

No comment !!:-(

“”
La Borsa Italiana è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente quando questi costituiscono conseguenza immediata e diretta di comportamenti determinati da dolo o colpa grave e limitatamente ai danni prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
Il Contraente dovrà comunicare alla Borsa Italiana, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata alla Borsa Italiana, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza del prodursi dell’evento dannoso. Nel caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi la Borsa avrà diritto di partecipare a proprie spese con legali o consulenti di propria scelta, alla difesa in relazione a ogni pretesa. azione o procedimento iniziato contro il Contraente, restando inteso che nessuna transazione o rinuncia potra’ essere effettuata senza il consenso della Borsa Italiana.
Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcuna responsabilità della Borsa Italiana per inadempimenti dovuti a forza maggiore, o a caso fortuito…. o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi
“”

Ora e’ molto piu’ chiaro il motivo della presenza di “certe” clausole nei contratti prestampati che l’investitore “deve” firmare, anche con doppia firma.
E torna prepotentemente alla ribalta la questione del “dolo o colpa grave”, unica causa che puo’ dar luogo ad una qualche forma di risarcimento.
I nostri nonni, saggi, dicevano sempre che quando qualcosa non va il problema e’ sempre “nel manico” e questa ne e’ la palese dimostrazione.
Gli investitori hanno piu’ volte lamentato che la pretesa di dover dimostrare, ai fini di un qualche risarcimento, che un guasto tecnico sia dovuto a dolo o colpa grave e’ un assurdo, e’ una mostruosita’ giuridica. Significa assolvere, a priori, qualsiasi nefandezza a livello tecnologico, qualsiasi carenza manageriale, incapacita’ previsionali, incapacita’ professionali.
I firmatari della presente giudicano questo aspetto tra i piu’ gravi e lesivi di quella famosa “tutela dell’investitore”. Su questo argomento non siamo disposti a transigere. Se Voi, Signori, non attuerete al piu’ presto una radicale modifica di questa norma, saremo costretti a verificare con il Magistrato se anche questa clausola *debba* essere modificata cosi’ come gia’ avvenuto per molte clausole relative, ad esempio, al contratto di c/c bancario, dichiarate manifestamente illegittime e da cassare e riscrivere di sana pianta.

Conclusioni

I firmatari sono pienamente consapevoli che questo non e’ un “esposto”, cosi’ come “formalmente” previsto dalla Consob. La presente lettera puo’ benissimo venire completamente ignorata o cestinata.
Oppure puo’ rappresentare l’inizio di una collaborazione “attiva” e “costruttiva”.
I trader sono valutati in circa 500mila dalle ultime ricerche e in costante crescita esponenziale.
Ma la crescita e’ anche “culturale” e non solo di numeri, pure importanti al fine della costituzione di una valida ed organizzata “controparte” che, ci auguriamo, possa in futuro continuare un lungo percorso, di cui gli argomenti accennati rappresentano solo l’inizio di un possibile contraddittorio.

Siete voi, egregi Signori, che dovete scegliere il percorso che vi sembrera’ piu’ opportuno, anche in prospettiva futura.

Vogliamo solo ricordare alla Consob il contenuto di un’avvertenza per gli investitori presente sul relativo sito web

“”
Si ricorda, infine, che su Internet esistono diversi “gruppi di discussione”, aventi ad oggetto i mercati finanziari, sui quali è possibile accedere o scambiare informazioni relative a mercati, strumenti finanziari e opportunità d’investimento.
Le informazioni, le notizie e i suggerimenti contenuti in tali gruppi si distinguono, normalmente, per essere di provenienza anonima o comunque difficilmente verificabile. Si raccomanda pertanto di prestare molta attenzione e di verificare le informazioni apprese con quanto riportato sull’argomento da altre fonti (ufficiali o comunque non anonime). Anche in questo caso, segnalare alla Consob eventuali sospetti di irregolarità.
“”

Senza voler entrare nel merito di tali affermazioni, ci permettiamo di osservare che il popolo dei NewsGroup e’ anche questo, i firmatari di questa lettera e che, a volte, il piu’ che legittimo tentativo di eliminare le “pagliuzze” puo’ impedire di accorgersi di vere e proprie “travi” che con questa lettera ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione, nella certezza di un qualche riscontro e, soprattutto, di concreti interventi.

Con i migliori saluti ed auguri di buon lavoro.

Elenco dei primi firmatari:

Acciari Marina
Alberti Marco
Amadei Sergio Giovanni
Andreatta Stefano
Andreoli Marco
Angelelli Elvio
Angelotti Giorgio
Annicchino Gloria
Antonelli Alberto
Ardessi Albano
Ardessi Enrico
Arilli Massimo
Arrighi Guido
Artaz Erik
Ascione Giuseppe
Aveta Carlo
Badii Alessandro
Bainotti Valter
Baldini Andrea
Balini Marco
Barbazza Claudio
Barbieri Paolo
Barbuio Danilo
Barone Domenico
Bartoli Adriano
Bartolozzi Roberto
Basili Claudio
Battista Minelli
Bedussi Claudio
Belforte Gustavo
Belleli Gabriele
Bellini Luigi Trivini
Bellitto Oscar
Benati Alberto
Beretta Valter
Bernard Paolo
Bernardi Federico
Bertani Fabio
Bezzi Danilo
Bianchi Fabrizio
Billi Maria Luisa
Biondi Roberto
Bisbiglia Luigi
Blancardi Pierino
Bonafini Paolo
Bonora Alessandro
Borgonovo Nicola
Bortot Silvio
Bosi Luca
Brambilla Gaudenzio
Brecht Veronika
Brunetti Alessandra
Bruno Giuseppe
Brusegan Mauro
Burroni Guido
Burroni Lucio
Bussi Lorenzo
Buttus Roberto
Cafarelli Bonifacio
Calbi Marco
Callea Giovanni
Calogero Giarratana
Camatti Tiziano
Camoni Riccardo
Campanelli Luca
Cantini Paolo
Caposciutti Giustino
Carrara Luciano
Carrera Ernesto
Casa Luigi
Casarin Silvano
Castellan Giuseppe
Castellari Pietro Paolo
Catalano Antonio
Caterini Vito
Catolino Andrea
Ceccarelli Sandro
Celentano Mario
Cerato Enrico
Checchi Carlo
Chelini Antonio
Chiesi
Chirico Albino
Colagrande Giuseppe
Comotti Ermanno Mauro
Corradini Giovanni
Corsi Luca
Crovati Alessandro
Dal Molin Paolo
D’Alessio Emilio
Dall’Asta Pierino
D’Amico Daniele
D’Angelo Rosario Valter
D’aurelio Antonio
De Biase Francesco
De Candia Michele
De Francesco Maria Rosa
De Marco Luigi
De Martini Fabrizio
De Martino Andrea
De Nichilo Carlo
De Scalzo Giuseppe
de Simone Domenico
Del Deo Giuseppe
Delli Bovi Michele
Desideri Alessandro
Di Battista Vincenzo
Di Blasi Giovanni
Di Lernia Fabrizio
Di Maggio Gennaro
di Marco Gianni
Di Matteo Luigi
Di Santo Settimio
Dimauro Salvatore
Di Panfilo Sergio
Disco Sergio
D’Orta Giuseppe
Durante Mirko Andrea
Erario Casimiro
Esposito Giovanni
Fabiani Roberto
Fabris Filippo
Facchini Matteo
Faidutti Federico
Fanetti Albino
Fanutza Lodovico
Fedele Vincenzo
Felter Roberto
Fernandez Tino
Ferrari Antonio
Ferrari Mario
Filippi Gian Luca
Fiordi Luca
Fiore Marco
Fioriti Gianluca
Forloni Luca
Franzetti Aldo
Franzoni Giovanni
Frignani Fabio
Furlani Adele
Gallio Samuele
Gallotti Giancarlo
Gambacciani Luca
Garbarino Stefano
Garuti Maurizio
Gaydou Giancarlo
Ghiberti Roberta
Giacometti Manuel
Giammei Fernando
Giavelli Stefano
Gibelli Luca
Giglio Giuseppe
Girardi Marco
Giudilli Michele
Giuseppe Terzano
Goracci Gianfranco
Grassi Carlo
Grasso Guglielmo
Gravina Alfonso
Guccini Sergio
Guglielmini Ciro
Gusella Maurizio
Guzzini Alessandro
Hohenstein Jacopo Thun
Imperiale Maurilio
Ioannucci Benvenuto
Ippolito Roberto
Kledzik Adam
La Rocca Giuseppe
La Rosa Salvo
Lacalamita Nicola
Lacqua Giovanni
Lattanzi Marco
Lazzaroni Luigi
Leo Alfonso
Lera Stefano
Leuzzi Carla
Licari Pierpaolo
Lifonti Livio
Limiti Ernesto
Litardi Flavia
Lo Vetro Giuseppe
Locati Giuliano
Longo Leonardo
Lorandi Dario
Lorenzoni Giovanni
Loreti Luigi
Lucchini Stefano
Lussana Luigi
Lyoi Ivan
Maccarinelli Eugenio
Maffini Marco
Maggiorotti Luciano
Maier Antonio
Mainardi Massimiliano
Mamolo Gabriella
Manini Graziano
Marasco Domenico
Marasco Giuseppe
Marengon Giorgio
Mariotti Maurizio
Mariotti Piergiovanni
Marmello Paolo
Marmori Walter
Marrocco Antonello
Martone Mauro
Marzorati Paolo
Masi Mario
Mastracci Bruno
Matutini Emilietta
Mauro Luca
Mazzocchi Giuliano
Mazzola Giovanni
Mazzola Marco
Mazzoli Mariapia
Mei Elisabetta
Mele Stanislao
Menardi Carlo
Merchiori Gianluca
Mescoli Massimo
Milite Ivan
Milluzzo Vincenzo
Minnucci Andrea
Mion Danilo
Mirone Marco
Mollo Bruno
Montagna Marcello
Montalti Giancarlo
Montereggio Federica
Moret Fiorenzo
Moriconi Roberto
Mucci Roberta
Mure Mario
Napolitano Cosimo Damiano
Nicoletti Giancarlo
Nicoletti Rosa Torre
Nicolin Mirko
Nucci Roberto
Nucera Antonino
Olivieri Fabrizio
Olivieri Fabrizio
Omiccioli Enrico
Ottonello Giacomo
Paci Giacomo
Paganelli Erik
Pagani Alberto
Paganini Fabio
Paglini Massimiliano
Palleschi Ivo
Palli Roberto
Pane Carmine
Panfi Nedo
Paoli Andrea
Pasini Alfredo
Passoni Gianalberto
Patrucco Paolo
Pelicani Mariangela
Pelko Gianfranco
Peruzzi Fabio
Petrina Giuseppe
Piccinni Giovanni
Picco Alberto
Pietro Colombo
Pilotti Luca
Pintossi Masimo
Pitanti Davide
Piucco Valter
Pollutri Antonio
Pomè Sergio
Porta Eraldo
Premici Claudio
Prette Marco
Proserpio Silvano
Roberto Acella
Rojaz Paolo
Ronchi Antonio
Ronzitti Massimiliano
Rossi Claudio
Rossi Enrico
Rossi Gianluca
Rossi Roberto
Rovelli Enrico
Rygiewicz Andrzej
Sassi Andrea
Savastano Marco Igor
Savona Mauro
Scarpa Massimo
Scataglini Maurizio
Schiavi Francesco
Schicchi Antonio
Sedona Lorenzo
Silva Tommaso
Silvio Ricciardo
Solei Mario
Spalla Riccardo
Spazian Christian
Speranza Fabio
Stacchio Luca
Susa Giovanni
Svanetti Fabio
Tambellini Paolo
Torello Gualtiero
Tornaghi Fabio
Toso Valter
Trabucchi Andrea
Triscoli Luca
Trivelli Riccardo
Trodella Marco
Tubiana Lorenzo
Vaglio Mario
Valsecchi Marco
Vargiu Aldo
Vecchi Luca
Vecchio Luca
Venturini GianPaolo
Verrengia Roberto
Vettori Emo
Vezzosi Attilio
Vicini Roberto
Viviani Alessandro
Vola Davide
Wainer Lugli
Yves Reymond
Zabai Guido
Zaganelli Franco
Zanin Alessandro
Zanotti Gianfranco
Zenobi Attilio
Zonca Marco
Zuliani Rossano

ATTENZIONE: SE VUOI AGGIUNGERE LA TUA FIRMA, SPEDISCI UNA E-MAIL INDICANDO NOME, COGNOME E ”FIRMA ESPOSTO CONSOB” A:

[email protected].

SULL’ARGOMENTO VEDI ANCHE:
COVERED WARRANT: SPECIALE WSI