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Convivenza: così cambiano le norme

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La famiglia di fatto è costituita dalla stabile convivenza di due persone non unite in matrimonio fra loro, distinguendosi per ciò dalla famiglia legittima che è quella fondata sul matrimonio ai sensi dell’art. 29 della nostra Costituzione.
I coniugi “di fatto” non sono considerati come marito e moglie dall’ordinamento giuridico, in quanto non vi è stato un atto formale di matrimonio, ma vivono insieme come se fossero marito e moglie.
Per quel che concerne gli effetti giuridici della convivenza di fatto, è necessario distinguere i rapporti fra i conviventi e quelli con i figli nati dalla loro unione, considerati figli naturali.
Di regola i rapporti fra i conviventi non hanno rilievo per il diritto, in quanto i conviventi non hanno veri e propri diritti e doveri reciproci — di coabitazione, di assistenza morale e materiale, di fedeltà e di collaborazione — e ciascuno di loro può decidere, in qualunque momento, di interrompere la convivenza.
Secondo la giurisprudenza, tuttavia, l’assistenza al coniuge con il quale si convive costituisce l’oggetto di un’obbligazione naturale, cioè di un dovere morale o sociale; pertanto una persona non è obbligata a provvedere al mantenimento del suo convivente ma se decide di provvedervi non può chiedere successivamente la restituzione di quanto ha pagato.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 404 del 7 aprile 1988 ha attribuito indirettamente una limitata rilevanza giuridica alla famiglia di fatto riconoscendo al convivente more uxorio, e se vi è prole naturale anche all’ex-convivente, il diritto di succedere nel contratto di locazione dell’immobile adibito ad abitazione in caso di morte del conduttore.
Per quanto riguarda invece i rapporti fra i genitori e i figli, la famiglia di fatto è equiparata alla famiglia legittima, a meno che uno dei due coniugi non sia legalmente unito in matrimonio con un’altra persona, ed in tal caso sono fatti salvi i diritti della famiglia legittima. Infatti: i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli anche se sono nati fuori del matrimonio (art. 30 Cost.) e, per effetto del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, assumono nei confronti dei figli naturali gli stessi diritti e doveri previsti nei confronti dei figli legittimi; la potestà nei confronti dei figli naturali viene esercitata congiuntamente da entrambi i genitori naturali, se convivono e se entrambi hanno provveduto al riconoscimento dei figli (art. 317 bis).
Più recentemente la legge che ha istituito l’amministrazione di sostegno a favore delle persone disabili o incapaci di provvedere ai propri interessi, ha riconosciuto espressamente rilevanza, ai fini della scelta della persona alla quale affidare tale incarico, anche al convivente, purchè si tratti di una convivenza stabile e non occasionale e indipendentemente dal fatto che i conviventi siano persone di sesso diverso o anche dello stesso sesso (legge n. 6 del 9 gennaio 2004).

di Rosa Rutigliano