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Bank of Ireland mi ha chiuso anticipatamente a fine luglio 2011 l’obbligazione xs0186652557 dandomi 0,20 euro su 20000 euro nominali!!!!!! nessuno mi ha avvisato di nulla, ho trovato tutto a cose fatte 0,20 euro!!!! sul conto corrente.
Avevo investito 18800 euro dei miei risparmi due anni fa, il rating era A. Nessuno parla di questa operazione peggiore di quella del fallimento della Argentina, c’è solo on line un articolo sul sole24ore che parla dello strano comportamento delle banche irlandesi.
Cosa si può fare? non è una banca fallita come è possibile un tale comportamento???
chi ci può aiutare? è possibile una cosa del genere quando diamo tanti soldi per salvare i paesi in crisi?
grazie per l’attenzione
Maria Teresa Musante
QUI SOTTO LA RISPOSTA DELLA CONSOB DOPO UNA RICHIESTA DI CHIARIMENTO:
Gentile sig.ra Musante,
in riferimento alle richieste da Lei inoltrate all’attenzione della Consob, aventi ad oggetto una richiesta di informazioni/doglianza afferente al prestito obbligazionario emesso da Bank of Ireland con scadenza 2019, La informiamo che i titoli individuati nella suddetta richiesta non sembrano essere stati ammessi a quotazione su mercati regolamentati italiani, né essere stati oggetto di sollecitazione al pubblico in Italia. Pertanto, la Consob, relativamente a tali emissioni, non ha svolto alcuna istruttoria finalizzata alla pubblicazione di prospetti di ammissione a quotazione ovvero di sollecitazione all’investimento.
In merito all’offerta di scambio proposta dalla Bank of Ireland, emittente estero soggetto all’autorizzazione e alla vigilanza delle Autorità estere, della Central Bank of Ireland e della FSA (Autorità di vigilanza sui mercati del Regno Unito), si fa presente che nel documento di scambio in lingua inglese (allegato), disponibile sul sito dell’emittente www.bankofireland.com, è indicato espressamente come lo stesso non sia oggetto di autorizzazione dell’Autorità di vigilanza dei mercati italiani, essendo l’offerta rivolta soltanto ad investitori qualificati e quindi esente dall’obbligo di redigere un prospetto in lingua italiana ai sensi della normativa primaria e secondaria in vigore (d.lgs. n. 58/1998 e Reg. Emittenti n. 11971/1999).
Conclusivamente, l’emittente e l’intermediario non possono svolgere attività informativa e promozionale in Italia in assenza del documento informativo, ma ciò non impedisce all’investitore, autonomamente e di sua iniziativa, di voler aderire all’operazione e chiedere la cessione/scambio dei propri titoli, subordinatamente all’accettazione dell’emittente che nel caso di specie ha però dichiarato espressamente nel documento informativo come gli investitori italiani diversi da quelli qualificati non potessero partecipare all’offerta di scambio.
Cordiali saluti
CONSOB
Ufficio Relazioni con il Pubblico
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