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CHIEDO IL SEQUESTRO DI TUTTI I COVERED WARRANT

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Gentile Wall Street Italia, vi invio copia della denuncia da me presentata alla Procura di Genova contro gli emittenti dei CW.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

DENUNCIA

Il sottoscritto avv. Fabrizio Di Rella residente a Genova, via Felice Romani
20/6 espone quanto segue:
sul mercato finanziario italiano oltre le azioni e i derivati sono quotati i
covered warrant (da ora denominati cw).
Tali strumenti, come indicato nel sito di borsa italiana conferiscono la
facoltà
di acquistare (call covered warrant) o di vendere (put covered warrant), alla o
entro la data di scadenza, un’attività sottostante ad un prezzo prestabilito
ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione
monetaria,
di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di
liquidazione dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio (call covered
warrant), ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di
liquidazione dell’attività sottostante (put covered warrant).

Il prezzo dei cw varia in funzione dei prezzi correnti di mercato del
sottostante
e di altri fattori quali la volatilità del sottostante, l’andamento dei tassi
di
interesse, la durata residua (cfr. prospetti informativi emittenti sul sito di
borsa
italiana).
Tali parametri permettono all’investitore di potere calcolare l’esatto valore
del
cw (informazioni sul sito tradinglab) garantendo così la trasparenza, mentre la
pronta liquidità è garantita dall’obbligo di presenza sul mercato
dell’emittente
(cd market maker).
In realtà tale sistema che dovrebbe garantire la tutela e la trasparenza
richiesta
dalle normative sul mercato viene costantemente aggirata.
Infatti, molto spesso, il cw di un emittente fa segnare improvvisamente prezzi
diversi dagli altri e talvolta contro mercato.
Gli emittenti alla richiesta di spiegazioni, normalmente rispondono che il
prezzo è esatto in quanto la volatilità è mutata e nonostante obiezioni sul
fatto
che né il sottostante né altri emittenti abbiano mutato la volatilità
rispondono
che per loro il prezzo è giusto.

Come si può vedere dalla documentazione allegata, in particolare la Societè
Generale ha risposto, a seguito di lamentela, che il prezzo può variare a
seguito
della mutata volatilità implicita, cioè a seguito NON DELLA VOLATILITA’ DEL SOTTOSTANTE MA DELLA POSIZIONE DELL’EMITTENTE, dando
così la prova che l’investitore non può aver mai la certezza del prezzo in
quanto
nonostante un continuo monitoraggio del mercato questo può improvvisamente
mutare per un solo emittente indipendentemente dal mercato.

A titolo esemplificativo si segnala, fra tanti, l’ultimo episodio verificatosi:
sul
mercato sono quotati cw put 25000 dic 03 di diversi emittenti.
Con l’acquisto di tale cw in sostanza si scommette che il sottostante mib30
valga meno di 25000 al terzo venerdì di dicembre del 2003, ne consegue
quindi, che il prezzo di tale cw sale con la discesa del mercato e viceversa
scende con l’apprezzarsi del mercato.
Per circa 10 giorni i cw della Societè Generale, dell’Unicredito, di Goldman
Sachs avevano circa gli stessi prezzi.
In data 24 settembre 2003, in chiusura, tutti quanti segnavano un prezzo pari a
circa 0.069; il giorno successivo con il mercato sui minimi il cw in oggetto
segnava per tutti un prezzo prossimo a 0.08.
Dopo le 10.30 con il mercato che risaliva segnavano tutti un prezzo vicino a
0.074, intorno alle 12 con il mercato fermo, solo ed unica, la Societè Generale
riteneva equo il prezzo di 0.078 e nonostante poi il mercato continuasse a
salire
si posizionava a 0.081!!!!!.

Contattati, i responsabili si giustificavano affermando che per loro la
volatilità
era mutata e che erano gli altri a non adeguarsi!!!.
Nei giorni successivi il prezzo del cw della Societè Generale continuava a far
segnare un prezzo maggiore degli altri ( 0.095 contro 0.089); improvvisamente
il giorno 30 settembre 2003 rimanendo costante il cw in oggetto cambiavano i
parametri del cw della Goldman cosicché in chiusura, quest’ultimo valeva più
dell’altro (0.1150 conto 0.107) senza che ciò fosse giustificato da nulla.

Questo esempio permette di capire come i prezzi siano lasciati al libero
arbitrio
dell’emittente e che l’investitore non abbia nessuna tutela ne trasparenza da
parte del mercato, per cui il rischio è che nonostante prima di investire si
sia
studiato il mercato, calcolato il valore sulla base dei parametri sopra
elencati,
si rischi una perdita solo perché, improvvisamente e senza riscontro generale,
l’emittente cambia il valore del cw su cui si è investito.

Per l’investitore, quindi al rischio del mercato si aggiunge un non preventivato
parametro: il comportamento del gestore!!!! è quindi chiaro che in questo caso
l’investimento diventa simile ad una puntata al casinò in quanto solo per una
questione di fortuna ci si trova posizionati su un cw che segue
pedissequamente il mercato rispetto ad uno che “impazzisce” e che inoltre, non
essendo previsto su questo tipo di strumento finanziario il prestito titoli, non
è
neppure possibile in caso di posizioni short rimanere al ribasso oltre la
giornata
ricoprendosi in altro modo.

E’ quindi chiaro che in questi comportamenti sono ravvisabili i reati di
aggiotaggio, di truffa e quanti altri meglio visti dalla Signoria Ill.ma Vostra
e
poiché la continua negoziazione di tali strumenti così come attualmente non
disciplinata, può comportare la reiterazione dei reati nonché danni ingenti
per
tutti gli investitori si chiede che si proceda a tutela generale al sequestro di
tali
strumenti.

Personalmente, in data 25 settembre 2003, a causa dell’illegittimo
comportamento della Societè Generale, che ha modificato il prezzo, in modo
arbitrario e non giustificato dal mercato e dal sottostante ho subito una
perdita
di circa 2000 euro, oltre i costi di ricopertura effettuata il giorno
successivo.

Si indicano nei signori Filippo Dato, Claudio Montalbetti, Andrea Previtera
eventuali soggetti che possono essere sentiti a sommarie informazioni per
confermare che tali fatti accadono con frequenza quasi quotidiana e che più
volte hanno subito danni per le improvvise variazioni di prezzo fatte segnare da uno degli emittenti; presso gli studi della Millennium Sim, di Brunetta Sim, e
delle altre Sim genovesi vi sono altri investitori che giornalmente si scontrano
con tale realtà e che ben possono fornire utili elementi ai fini
dell’indagine.

Si chiede fin d’ora ai sensi del vigente codice di procedura penale di essere
avvisato in caso di richiesta di archiviazione.

Con osservanza

Avv. Fabrizio Di Rella, Genova