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CHE SUCCEDEREBBE CON LA BOCCIATURA DEL LODO ALFANO

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(WSI) – Il lodo Alfano non introduce un mero privilegio personale, ma essenzialmente una barriera temporaneamente invalicabile posta tra chi esercita quelle funzioni e la giurisdizione penale. A tutela non solo della serenità personale degli interessati, ma anche e soprattutto della stabilità dell’esercizio delle funzioni, altrimenti verosimilmente esposte in modo eccessivo alle iniziative dei P. M. e dei giudici. E tuttavia c’è un aspetto della legge Alfano obiettivamente di discutibile compatibilità con il testo della Costituzione.

Non si tratta della tanto conclamata violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, quanto dell’esclusione di ogni eccezione nel testo costituzionale. La nostra legge suprema si occupa dettagliatamente dei parlamentari, del Capo dello Stato e del governo, ma per i primi prevede soltanto l’impunità per le opinioni e i voti dati nell’esercizio delle funzioni, nonché la necessità dell’autorizzazione per la limitazione della libertà personale e per le intercettazioni telefoniche e della corrispondenza. Se puo’ interessarti, in borsa si puo’ guadagnare con titoli aggressivi in fase di continuazione del rialzo e difensivi in caso di volatilita’ e calo degli indici, basta accedere alla sezione INSIDER. Se non sei abbonato, fallo ora: costa solo 76 centesimi al giorno, provalo ora!.

Per il Capo dello Stato è prevista l’immunità per i reati commessi nell’esercizio delle funzioni, nonché il privilegio processuale della necessità della messa in stato di accusa da parte del Parlamento e la competenza per il giudizio della Corte costituzionale. Per il Presidente del Consiglio e per i ministri, la Costituzione prevede solo una speciale competenza della magistratura ordinaria e la necessità dell’autorizzazione a procedere del Parlamento, ma unicamente per i reati eventualmente commessi nell’esercizio delle funzioni. Nessuna tutela è ammessa per i reati comuni.

Ciò è tanto vero che il Lodo cerca di aggirare la carenza normativa, senza prevedere alcuna speciale immunità, ritenuta in partenza interdetta, ma solo una sospensione temporanea dei procedimenti per i reati comuni. È sufficiente ad evitare il rischio dell’incostituzionalità? Se l’istituto viene individuato e definito come un privilegio protettivo di carattere personale delle Alte Cariche, la declaratoria di incostituzionalità è da ritenersi scontata.

Se la sospensione verrà apprezzata come una mera, ma necessaria appendice funzionale della carica, senza però che contribuisca sostanzialmente alla definizione del suo ruolo e della sua posizione giuridica, riservati implicitamente alla Costituzione, il Lodo potrebbe superare lo scoglio. Posso sbagliare, ma se la Corte dichiarerà l’illegittimità del Lodo, tra le altre opzioni ci sarà sul tappeto anche l’ulteriore modifica della Costituzione. In pratica un altro Lodo Alfano, ma da approvare con il rituale di cui all’art. 138 della Costituzione.

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