Nuovi chiarimenti in materia di cessioni di crediti Iva chiesti a rimborso nella dichiarazione annuale . Li ha forniti l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 103/E dello scorso 6 settembre , stabilendo che il contribuente che vanta un credito Iva chiesto a rimborso, superiore al limite massimo erogabile dal concessionario della riscossione (limite fissato in 516.456,90 euro), può optare per la cessione globale di tutto il credito a un solo cessionario oppure per la cessione parziale della somma eccedente il limite medesimo. Non può, invece, cedere la quota eccedente il suddetto limite in modo frazionato. Obiettivo di questa restrizione è quello di salvaguardare il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria e l’eventuale attività di recupero di indebiti rimborsi. E’opportuno ricordare come la procedura con cui, a oggi, è possibile ottenere il rimborso dei crediti Iva (ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633) preveda che il contribuente sia in possesso alternativamente dei requisiti di cui all’articolo 30 del Dpr n. 633 del 1972 : a) sta cedendo l’attività ; b) effettua operazioni imponibili ad aliquote inferiori a quelle degli acquisti; c) effettua prevalentemente operazioni non imponibili ; d) acquista beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche ; e) effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta ; f) è un soggetto non residente ; g) ha maturato nei due anni precedenti eccedenze detraibili; h) è un produttore agricolo che effettua esportazioni e altre operazioni non imponibili. Se il soggetto rientra tra le ipotesi appena individuate, può fare richiesta direttamente al concessionario della riscossione competente, dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui è maturato il credito e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva. Come già detto, però, c’è il limite massimo di euro 516.456,90 ( ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge 388/ 2000 ) oltre il quale l’erogazione degli importi eccedenti è effettuata direttamente agli uffici competenti territoriali. Quali sono i tempi ? Nel primo caso il rimborso viene erogato in tempi brevi poiché il concessionario, una volta richieste le garanzie fideiussorie previste dalla legge, eseguiti i controlli di rito ed interessato , comunque, l’ufficio competente mediante l’invio di copia della richiesta, può eseguire il rimborso decorsi sessanta giorni dalla richiesta. Diverso il discorso nel caso del rimborso gestito direttamente dagli uffici, problema che può essere aggirato cedendo la parte di credito eccedente il limite di 516.456,90 euro in modo che il contribuente abbia la possibilità di incassare in tempi ridotti la quota di rimborso erogata direttamente dal concessionario e, nel contempo, sostenendo il costo della cessione a terzi, di monetizzare velocemente anche la restante quota di rimborso. Si tratta di una ipotesi ammessa dalla risoluzione in esame, in quanto le Entrate hanno ritenuto che le somme tra loro siano distinte in base sia all’iter procedurale seguito per liquidare il rimborso sia ai soggetti preposti ad effettuare tale rimborso ( concessionario della riscossione da una parte, ufficio locale dall’altra ) . Dunque un soggetto che vanta un credito Iva chiesto a rimborso, superiore al noto limite, potrà scegliere tra la cessione globale di tutto il credito a un solo cessionario e la cessione parziale della somma eccedente il limite stesso. In tal modo, viene fornito ai contribuenti un ulteriore strumento per anticipare la liquidità del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, oltre , ad esempio, alla possibilità di ottenere dagli istituti di credito, che hanno sottoscritto con l’Agenzia specifiche convenzioni, l’anticipazione del 90 per cento del valore del credito medesimo. Tuttavia, come già anticipato, la quota eccedente il limite di 516.456,90 euro non può essere ceduta in modo frazionato. Non si è voluto permettere un frazionamento illimitato dei crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione, che altrimenti potrebbe ledere il potere di controllo e l’eventuale attività di recupero di indebiti rimborsi. Pertanto, la cessione parziale viene ammessa solo per quelle quote di credito che, per le circostanze sopra individuate, sono autonomamente gestiti e quindi tra loro frazionabili.
di Alberto Savarese