(9Colonne) – Roma, 14 mag – Gli utenti di telefonia mobile, ai quali viene comunicata la modifica unilaterale dei piani tariffari, devono poter avere immediatamente la portabilità del numero telefonico presso un altro operatore, con il riconoscimento del credito residuo. Lo ha stabilito l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha esaminato le numerose denunce ricevute dai clienti Wind, avvisati dall’operatore attraverso l’invio di un sintetico sms del passaggio, non richiesto, ad un altro piano tariffario, meno vantaggioso. L’Autorità ha quindi deciso di inviare le segnalazioni dei consumatori all’Agcom per gli interventi di sua competenza e ha dato incarico al presidente Antonio Catricalà di scrivere al ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani, per informarlo delle questioni sollevate dai consumatori. Nel ricordare che “il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce agli abbonati il diritto di recedere dal contratto, senza penali, al momento della notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali”, l’antitrust rileva che “la comunicazione relativa alla variazione dei piani tariffari, inviata con sms e senza l’indicazione sulla possibilità di esercitare tale diritto, sembrerebbe dunque violare la regolamentazione in vigore e potrebbe, in base alla normativa, essere sanzionata”. Per l’Autorità rientra ovviamente nella disponibilità delle imprese offrire nuovi e più costosi piani tariffari ma “occorre garantire agli utenti, che conseguentemente intendono cambiare operatore, la portabilità immediata del numero di telefono, assicurando il mantenimento del credito residuo”. All’Agcom l’Antitrust chiede dunque che venga assicurato, in questi casi, “uno speciale regime di immediata portabilità”. L’Autorità sottolinea infine che il messaggio inviato da Wind “non contiene neanche l’indicazione del giustificato motivo che legittimerebbe l’operatore telefonico a realizzare le modifiche del piano tariffario”. “Se la possibilità di variazione unilaterale fosse prevista dalle condizioni generali di contratto, potrebbero esistere gli estremi per una valutazione di vessatorietà delle stesse clausole contrattuali – spiega l’Authority –. In base al Codice del Consumo, le associazioni dei consumatori possono richiedere al giudice di proibire l’uso di clausole ritenute vessatorie”.
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