Economia

CDC, raggiunto accordo stragiudiziale con Fisco

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(Teleborsa) – CDC, su indicazione dei propri difensori, ha intrapreso, a partire dal mese di Dicembre 2009, un percorso teso ad addivenire ad un accordo stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate a chiusura e completa definizione del contenzioso fiscale inerente le annualità 1995 – 2000, apertosi nel mese di giugno 2000, nell’ottica di predisporre un contorno favorevole all’attuale ciclo di sviluppo della società. In data odierna la Società e l’Agenzia delle Entrate di Pisa hanno firmato e reso operativo l’accordo stragiudiziale. Il contenzioso fiscale era inerente a cinque annualità e verteva sostanzialmente sulla deducibilità dell’Iva versata a fornitori che l’Agenzia ha ritenuto essere soggettivamente inesistenti, sebbene le società fornitrici della stessa risultassero a tutti gli effetti esistenti, le forniture dei materiali fossero state eseguite effettivamente, i pagamenti regolarmente corrisposti. Tutti elementi sui quali l’Agenzia delle Entrate non è mai stata in grado di provare il contrario. Nell’arco del trascorso decennio la Società è stata costantemente vittoriosa in tutti i quattro giudizi delle Commissioni Tributarie di primo grado, ed è risultata vittoriosa in tutti i giudizi delle Commissioni di secondo grado (fatta eccezione per quello inerente le annualità 1999 e 2000, riunite in unico procedimento). In particolare i giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali hanno ripetutamente accertato (per sette giudizi su otto totali, riguardanti la stessa materia) che in realtà non si trattava di fatture soggettivamente inesistenti, ma di fornitori che avevano effettivamente fornito le merci, e che in seguito non avevano versato all’Erario l’Iva corrisposta loro dalla Società. Proprio per questo motivo l’inchiesta penale, derivante dalle contestazioni oggetto del contenzioso, apertasi nel 2000, è stata chiusa in istruttoria per l’inesistenza dei fatti attribuiti alla Società; l’azione penale si è quindi definita in maniera totalmente positiva nel 2005, avendo escluso ogni comportamento scorretto, fraudolento e/o collusivo della Società e dei suoi amministratori. La Società ritiene viziata per difetto di motivazione l’unica sentenza di secondo grado, riguardante gli anni 1999 e 2000, che l’ha vista soccombente; e quindi giuridicamente fondato il possibile ricorso per Cassazione. Ciononostante, molteplici ragioni l’ hanno indotta a perseguire piuttosto la strada di una definizione stragiudiziale dell’intera vicenda, che si protrae da oltre dieci anni e che, alla luce dei fatti odierni, avrebbe potuto protrarsi per ulteriore lungo periodo. In particolare, sono stati attentamente valutati i rischi derivanti dai tempi giudiziali prolungati che un ricorso per Cassazione avrebbe comportato, la difficile praticabilità giuridica di sospendere la cartella di pagamento emessa a seguito della soccombenza nel surriferito giudizio di secondo grado inerente gli anni 1999 e 2000, nonché e soprattutto il progressivo cambiamento di orientamento della giurisprudenza tributaria sulla materia oggetto di contenzioso, che ha di fatto imposto una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ancorchè in buona fede, e con l’oggettiva difficoltà odierna della Società di produrre, a distanza di molti anni, la corretta documentazione necessaria, non fiscale, atta ad assolvere l’onere della prova. L’accordo stragiudiziale firmato oggi, ed immediatamente operativo, prevede: da parte della Società, il pagamento dell’IVA relativa alle operazioni contestate per tutte le annualità 1995 – 2000 oggetto di contenzioso, oltre ai relativi interessi di legge ed oneri di riscossione; da parte dell’Agenzia delle Entrate la rinuncia ad ogni e qualsiasi forma di sanzione e l’annullamento della cartella esattoriale da 29,1 milioni di euro notificata alla Società il 29 gennaio 2010, quanto alle sanzioni con essa richieste. Quanto già pagato a titolo di sanzioni verrà rimborsato alla Società entro breve termine, ed il residuo attribuito a scomputo dell’importo definito nell’accordo stragiudiziale. L’importo delle imposte dovute dalla Società a seguito dell’accordo stragiudiziale, pari a 15.240.423,92 € (oltre ad interessi ed oneri di riscossione), è stato dilazionato in 60 mesi, secondo quanto consentito dalla normativa vigente; l’ultima rata è in scadenza il 31 marzo 2015. Si segnala peraltro che, come è stata riconosciuta la buona fede degli amministratori della Società in sede penale, anche da parte dell’Amministrazione Finanziaria è stata riconosciuta la stessa buona fede della Società e dei suoi organi, a carico dei quali è riconosciuta l’inapplicabilità di ogni e qualsivoglia tipo di sanzione. Per effetto dell’impegno di manleva rilasciato il 16 giugno 2000 dalla controllante CDC Srl, il peso dell’intero importo dell’accordo stragiudiziale, oltre agli oneri accessori ed ai costi di difesa, viene sopportato interamente e senza diritto di rivalsa dalla garante, con ciò rendendo completamente neutro, sotto il profilo economico e finanziario, l’onere dell’accordo per la CDC Point SpA, che di conseguenza non ne ha sopportato e non ne sopporterà alcun costo ed onere. Alla data odierna, definito stragiudizialmente quanto sopra descritto, la Società e le proprie controllate non hanno in essere alcun contenzioso di natura fiscale. Con la conclusione della vicenda fiscale, la Società dà atto alla Capogruppo CDC Srl del fondamentale sostegno, mai venuto meno, e riconfermato in questa lunga e complessa vicenda, sostegno che consentirà alla Società di proseguire nei propri piani di consolidamento e sviluppo con piena libertà di azione.