Società

CASA: ALLARME NOTAI, 15% VENDITE A RISCHIO

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E’ vero e proprio boom per le donazioni di immobili, dopo la riforma che ne ha stabilito la detassazione. Ma, attenzione, si tratta di forme di trasferimento di proprietà che comportano seri rischi.

L’allarme arriva dal Comitato Regionale dei notai della Lombardia, secondo il quale ben il 15% delle vendite di tali beni sono a rischio restituzione. Le donazioni rappresentano ormai un caso su 4 di trasferimento immobiliare, un’ impennata registrata dopo la riforma, entrata in vigore a ottobre 2001, che ha detassato le donazioni.

Questa modalità di trasferimento dei beni che non riguarda solo appartamenti ma anche auto, moto, barche e tutto ciò che deve essere iscritto nei registri pubblici), è in rapido aumento nelle famiglie italiane e l’associazione dei notai ne prevede un utilizzo ancora maggiore nei prossimi anni. Tuttavia, si tratta di beni e proprietà che, se venduti a terzi, sono soggetti ad ‘azione restitutoria’: nel caso di immobili per 10 anni e nel caso di beni mobili per 3 anni.

Non ci sono infatti strumenti giuridici in grado di assicurare a chi compera di poter mantenere la proprietà trovandosi esposto all’azione legale dei cosiddetti ‘legittimari’, cioé di quei soggetti ai quali la legge assicura una quota determinata dell’ eredità. Si pensi a un appartamento donato da un genitore, prima di morire, a uno dei figli. Se chi riceve in donazione lo rivende a una terza persona, il coniuge e gli altri figli del donante, una volta che quest’ultimo sia deceduto, possono chiedere in giudizio la restituzione dell’appartamento secondo quanto previsto dall’articolo 563 del codice civile. E non solo.

La sentenza avrà efficacia anche nei confronti della terza persona che lo ha acquistato, e questo anche se l’atto di acquisto sia del tutto regolare e trascritto nei registri immobiliari. A meno che non siano trascorsi, appunto, almeno dieci anni dalla morte del donante, in assenza di rivendicazioni dei legittimari (articolo 2652 del codice civile).

Una regola questa che vale anche per i beni mobili registrati, come automobili, moto, barche, con la sola differenza di un arco di tempo minore dall’atto della donazione. Quindi, chi acquista ad esempio un’ automobile precedentemente donata al venditore, può salvarsi dalle conseguenze dell’ azione di restituzione solo se ha registrato il passaggio di proprietà da almeno tre anni (articolo 2690, primo comma, numero 5, del codice civile).

Proprio per arginare questo problema, sono state presentate, segnala il presidente dell’associazione dei notai lombardi, Guido De Rosa, diverse proposte di legge che puntano ad estendere anche il principio di inefficacia di eventuali azione legale nei confronti dei terzi, acquirenti in buona fede.

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