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Avvocati:autodifesa? La ritenuta si paga lo stesso

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Può capitare, nel corso di un giudizio, una delle parti, essendo avvocato, decida di difendersi da solo risultando essere poi vittoriosa.
Cosa succede, in questo caso, alle ritenute fiscali da effettuarsi, ex articolo 25, Dpr n. 600 del 1973, sulle somme corrisposte alla parte vittoriosa di un giudizio?
Ha risposto a tale quesito la risoluzione n.106/E dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 19 settembre, esaminando la questione relativa alla ritenuta effettuata a norma di legge, da una società – soccombente in un giudizio civile – sul compenso erogato all’avvocato difensore di se stesso, ex articolo 86 del Codice di Procedura Civile, controparte nel medesimo giudizio.
Può essere opportuno ricordare sull’argomento il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali. In generale la condanna alle spese di giudizio costituisce una specificazione del più generale principio della responsabilità e segue, generalmente, la soccombenza di una delle parti in giudizio.
Per assolvere l’obbligo di rimborso delle suddette spese il legislatore ha previsto due modalità : il rimborso diretto, da parte della soccombente, delle spese sostenute dalla parte vittoriosa (qualora rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, la parte soccombente provvede all’effettuazione della ritenuta d’acconto sul compenso erogato); a seguito di specifica richiesta da parte del difensore, distrazione in favore del legale della parte vittoriosa delle spese e degli onorari (secondo l’articolo 93, comma 1, cpc secondo cui “..Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate..”).
Cosa succede in tal caso? Persiste l’obbligo di ritenuta in presenza di un rapporto indiretto tra il soggetto che eroga il compenso e quello che lo riceve? Nella risoluzione in esame le Entrate hanno stabilito che “le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all’avvocato che ha agito in base all’articolo. 86 del cpc, mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente all’avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore (…)
La parte soccombente che paga i suddetti compensi professionali, nella sua qualità di sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 del Dpr 600 del 1973..”.
Dunque non è possibile che la medesima persona possa assumere la veste di parte del giudizio e di avvocato fuori dall’ipotesi contemplata dall’articolo 86 del Codice di Procedura Civile. Diversamente, dovrebbe chiedere l’assistenza di un altro legale.
Un principio ripreso dall’orientamento espresso dalla Cassazione , secondo cui la liquidazione degli onorari”…nei giudizi in cui è consentito alla parte la difesa personale (e cioè nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, ex art. 82 c.p.c., ove il valore della lite sia inferiore al milione di lire, ovvero, senza limite né per il giudice adito né per valore, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge n. 689 del 1981), è onere della parte stessa, che riveste anche la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l’intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale..”.
Infine, la risoluzione in esame affronta anche il caso del legale difensore di sé stesso che lavora in uno studio associato, precisando che “…nel caso in cui l’avvocato esercita la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l’attività professionale resa e le relative ritenute, dovranno essere imputate all’associazione professionale..”.
di Alberto Savarese