di Alberto Savarese
Quale è la disciplina Iva da applicare da applicare alle prestazioni di servizi rese nel corso di una serie di conferenze organizzate in Italia da un un’associazione senza scopo di lucro, con sede all’estero ma in paese in ambito Ue? Secondo la risoluzione n. 131/Ed dell’Agenzia delle Entrate del 13 novembre scorso, il corrispettivo che attribuisce ai partecipanti il diritto ad accedere ai lavori della conferenza organizzata in Italia da una associazione no profit nonché a ricevere il materiale scientifico, necessario per seguire in modo proficuo il dibattito, e a partecipare alla cena sociale e ai coffee break, è collegato a una prestazione relativa a un evento di natura culturale, rilevante territorialmente nel luogo di materiale esecuzione, secondo le previsioni ex articolo 7, quarto comma, lettera b, del Dpr n. 633/ 1972. Nel documento, che contiene rilevanti interpretazioni in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia distingue tra imposte sui redditi e Iva, stabilendo, relativamente al primo punto, che la descritta attività non assuma rilevanza, perché l’attività esercitabile in Italia non configura una stabile organizzazione : infatti “…pur ravvisando l’esercizio in Italia di un’attività oggettivamente qualificabile come avente natura commerciale, essendo caratterizzata dal requisito dell’abitualità nell’organizzazione di conferenze, può essere ritenuta non sussistente una stabile organizzazione in ragione della brevità dell’evento che si realizza con lo svolgimento della conferenza in questione..”. Diverso il discorso relativo all’imposta sul valore aggiunto, visto che all’associazione no profit estera può essere attribuita sicuramente la veste di soggetto passivo d’imposta in ragione di un esercizio abituale di un’attività imprenditoriale, “..sia pure in via secondaria..”. Ne consegue pertanto che, le quote di iscrizione, che attribuiscono il diritto alla partecipazione ai lavori, alla fornitura di materiale scientifico, alla partecipazione alla cena sociale e ai coffee break, vanno qualificati unitariamente come “….una prestazione relativa ad un evento di natura culturale, territorialmente rilevante nel luogo di materiale esecuzione articolo 7, quarto comma, lett. b del Dpr n. 633 del 1972…”. Particolare invece il discorso relativo ai contributi pubblicitari provenienti da imprese multinazionali nel settore delle telecomunicazioni per potere disporre di locali ove pubblicizzare i propri servizi e prodotti. Dal combinato disposto dagli articoli 9, paragrafi 1, 2 e 3 della VI direttiva, e 7, quarto comma, lettere d) e f), del Dpr n. 633 del 1972, secondo l’Agenzia delle Entrate, i servizi prestati da un soggetto residente in altro Stato membro dell’Unione europea sono imponibili in Italia se sono richiesti da soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, così come restano tali se utilizzati nel territorio dello Stato da soggetti passivi ovvero da privati consumatori residenti o domiciliati in Paesi terzi. Si ha imponibilità nel Paese estero in ambito Ue se invece i servizi sono richiesti da soggetti di altri Stati membri non esercenti imprese, arti o professioni così come se sono richiesti da soggetti passivi d’imposta di altro Stato membro. Inoltre la risoluzione in esame ha anche affrontato il tema del diritto al rimborso dell’Iva corrisposta sugli acquisti effettuati in Italia, ai sensi dell’articolo 38-ter del Dpr n. 633 del 1972, stabilendone le modalità operative. Secondo le Entrate, “…tenuto conto che l’associazione ha effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato, per recuperare l’imposta non può ricorrere alla procedura disciplinata dall’articolo 38ter del Dpr n. 633 del 1972…”. Pertanto all’associazione in questione si prospettano due soluzioni : nominare un rappresentante fiscale (articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972) oppure identificarsi direttamente in Italia (articolo 35ter del Dpr n. 633 del 1972), una soluzione questa obbligata se alcuni tra i committenti dei servizi non rivestono la qualifica di soggetti passivi d’imposta residenti, non potendo gli stessi procedere all’autofatturazione delle operazioni.