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Accertamenti, contribuente vincolato

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Di recente la Corte di Cassazione ha confermato i principi secondo i quali il contribuente ha l’onere di provare l’infondatezza delle presunzioni avanzate dall’Amministrazione finanziaria e il potere, di cui all’articolo 32 del decreto sull’accertamento, d’invitare il contribuente per fornire chiarimenti in ordine agli accertamenti bancari rappresenta una semplice facoltà dell’ufficio, non già un obbligo, il cui mancato esercizio non pregiudica l’illegittimità degli avvisi di rettifica basati sui menzionati accertamenti.Questo è quanto ha sanzionato la Corte con la sentenza del 10 marzo 2006 n. 5365.
La fattispecie riguarda la rettifica dei redditi, della società e dei singoli soci, operata dall’ufficio a seguito di una verifica condotta con l’esame dei conti correnti bancari intestati ai due soci.
I verificati impugnavano i relativi avvisi d’accertamento innanzi la Commissione tributaria provinciale che li accoglieva ritenendoli viziati per carenza di un adeguato contraddittorio a causa dell’omessa notificazione dell’invito ai contribuenti a fornire chiarimenti sulle risultanze dei controlli derivanti dall’esame dei conti correnti.
L’Ufficio, tuttavia, proponeva impugnazione sostenendo che gli accertamenti preliminari si erano svolti in contraddittorio con la parte, che al momento della verifica la documentazione bancaria era stata controllata eseguendo riscontri contabili in contraddittorio con il rappresentante della società e che accedendo alla tesi dei giudici, secondo cui la mancanza di un effettivo contraddittorio avesse fatto degradare la presunzione legale di cui all’articolo 32 a presunzione semplice con la conseguenza che l’accertamento avrebbe dovuto essere integrato con elementi di prova assunti aliunde, questi ultimi erano emersi dagli accertamenti bancari che avevano evidenziato il conseguimento di ricavi extracontabili.
La Commissione tributaria regionale, condividendo l’orientamento di quella provinciale, confermava la sentenza motivando che, non avendo l’ufficio accertatore invitato i contribuenti a fornire chiarimenti secondo la procedura prevista dall’articolo 32, tale omissione non poteva essere supplita con argomentazioni succedanee in ordine ai presunti caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni che sarebbero perciò provate.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’articolo 32 del decreto n. 633/1973.
La Corte di cassazione, in merito, ribadiva i principi che è il contribuente che deve provare la non fondatezza della presunzione elaborata dall’Amministrazione finanziaria mediante l’acquisizione di dati realizzata con il rispetto delle procedure di legge e del contraddittorio, e che il potere di cui al più volte citato articolo 32 costituisce una mera facoltà dell’ufficio e non un obbligo; pertanto, il mancato esercizio di tale facoltà non può causare l’illegittimità della rettifica dei redditi operata sulla base degli accertamenti bancari.
di Rosa Rutigliano