Roma – E’ una legge in vigore da 34 anni, simbolo delle battaglie per i diritti delle donne. Ora potrebbe essere modificata, perche’ in contrasto con quanto previsto da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Dopo la richiesta di una sedicenne di abortire senza coinvolgere i genitori, un giudice tutelare di Spoleto si e’ infatti rivolto alla Corte Costituzionale.
La norma 194 sull’aborto arrivera’ all’esame della Consulta il 20 giugno, data in cui, nel dettaglio, verra’ esaminata la legittimita’ dell’articolo 4 sulle circostanze che legittimano l’interruzione di gravidanza.
Muovendo dal caso di una minorenne, il giudice ha chiesto di valutare la legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge relativo alle circostanze che consentono l’aborto. La norma, secondo il giudice, sarebbe in particolare in contrasto con quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 18 ottobre 2011, secondo la quale «l’embrione umano è stato riconosciuto quale soggetto da tutelarsi in modo assoluto».
Il giudice inoltre ritiene che l’articolo 4 della legge 194 possa essere anche in contrasto con altri articoli della Costituzione e in particolare quelli di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, del diritto alla salute, della cooperazione internazionale e del diritto all’assistenza sanitaria e ospedaliera.
34 ANNI DI POLEMICHE Varata il 22 maggio 1978, la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) è stata spesso al centro di aspre polemiche e duri attacchi. Nata con la premessa che «lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio», la legge precisa che l’interruzione volontaria di gravidanza «non è mezzo per il controllo delle nascite».
La legge prevede che è possibile abortire in una struttura sanitaria pubblica entro i primi 90 giorni di gravidanza solo in particolari «circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero per la donna un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito».
Il cosiddetto «aborto terapeutico» scatta dopo i 90 giorni (fra il quarto e il quinto mese di gravidanza) ed è ammesso dalla legge solo in due casi: «quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna» e «quando siano accertati processi patologici», come «rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna».
La legge prevede inoltre che la donna riceva dal medico e dal consultorio tutte le informazioni relative alla regolazione delle nascite, ammette l’obiezione di coscienza da parte dei medici e infermieri, tranne se l’intervento è «indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo». La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge e’ fatta personalmente dalla donna.
Se la donna Š di et… inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza Š richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la potest… o la tutela (articolo 12). Tuttavia, afferma la legge, «nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potest… o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera.
Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volont…, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, pu• autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l’interruzione della gravidanza».
Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, «indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potest… o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero».