Società

Trasparenza Pubblica Amministrazione: forse è la volta buona?

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L’accesso agli atti da parte del cittadino, voglio dire del Ciccillo CACACE qualunque, oggi, è forse più facile.

Dico forse, perché sappiamo bene che un conto è dire, un altro è fare e la Pubblica amministrazione è maestra per mischiare le “carte in tavola”.

Col recente Ok definitivo del Governo al FOIA (Freedom Of Information Act)- ex art. D.lgs 33/2013 –  si dice che cambierà qualcosa a favore dei cittadini senza voce, con il diritto di “accesso gratuito” a tutti gli atti pubblici (salvo rarissime eccezioni), a prescindere dall’esistenza di un diritto soggettivo o interesse legittimo.

La vera novità è che si riduce il rischio di ricorrere al TAR, incredibile ma vero, anche la P.A., qualche volta riesce a sorprendere.

Come si procede?

Al netto dell’obbligo di tutte le PP.AA. di mettere On line i pagamenti eseguiti nei confronti dei fornitori; la pubblicazione riguardante la distribuzione degli incarichi dirigenziali ivi compresi gli stipendi ed indennità; la sanità dovrà pubblicare i criteri di formazione delle liste di attesa etc., insomma, non ci sembrerà neanche di stare in Italia ed avremo la sensazione di esserci trasferiti in Svezia o nei Paesi nordici.

Fatta la domanda da parte del richiedente l’accesso, indirizzata a tre diversi Uffici della PA[1]:

  • quello che possiede materialmente i documenti, ove conosciuto;
  • quello per le relazioni con il pubblico;
  • una terza struttura indicata ad hoc dall’ente sul proprio sito internet.

Se, come avviene più spesso, trattasi di atti pubblici “occultati” nel senso che è stata omessa la pubblicazione, ci si potrà rivolgere al Responsabile anti-corruzione. La domanda dovrà contenere i dati sulle informazioni o sugli atti richiesti, senza alcun bisogno di motivazione.

Entro trenta giorni dovrebbe arrivare la risposta, anche negativa

Anche se non vale più il silenzio-rifiuto, i tempi possono dilatarsi anche significativamente, se scatta la salvaguardia della privacy.

La P.A. destinataria della richiesta, deve preliminarmente individuare i titolari di dati personali o commerciali che potrebbero subire danni dalla pubblicazione.

Pertanto, gli stessi vengono avvisati e, nell’arco dei successivi dieci giorni, possono opporsi alla pubblicazione pur senza vincolare in alcun modo il parere della PA che potrà procedere dopo ulteriori 15 giorni.

Le obiezioni alla pubblicazione da parte del privato, possono essere accolte laddove ci siano effettivi pregiudizi in materia di riservatezza di dati sensibili, segreti industriali o diritti d’autore.

E se la PA si rifiuta o risponde di no?

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5 – bis, comma 2, lettera a), il responsabile anti-corruzione provvede dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Contro la decisione dell’amministrazione competente e contro quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente, come ultima possibilità può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, in base all’articolo 116 del Codice del processo amministrativo, ex Dlgs 104/2010 ossia, entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio.

Insomma, qualcosa si muove, pare!

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[1] Già non ci si capiva quando l’interlocutore era uno solo, figuriamoci adesso!