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Soglie di fattibilità: così le verifiche

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Dopo decenni di attesa, proposte di legge, dibattiti, commissioni ministeriali, finalmente si procede all’adeguamento della disciplina della crisi dell’impresa. Le modifiche legislative sono state introdotte dal Governo con il provvedimento sulla competitività. Il Denaro propone un viaggio attraverso le principali novità.

di Domenico Posca

Dopo aver illustrato nel dettaglio la riforma della legge fallimentare, proseguiamo lo studio con la trattazione degli aspetti operativi che le prassi dei vari tribunali stanno elaborando, avviando la nostra analisi dalle modalità di verifica delle soglie di fallibilità riferite agli investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila ed ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

Soglie quantitative
Il legislatore per individuare la nozione di piccolo imprenditore introduce delle soglie quantitative adottando impropriamente un linguaggio mutuato dalla scienza economica, “ricavi lordi medi” e “investimenti per un capitale di valore”, soglie che una volta superate rendono l’imprenditore commerciale, sia esso in forma individuale che societaria, fallibile.
Questa accezione “quantitativa ed espressa al negativo” di piccolo imprenditore, ha fatto sorgere negli operatori non pochi dubbi e questioni interpretative concernenti il significato di “investimenti nell’azienda per un capitale di valore”, il significato di “ricavi lordi medi”, l’identificazione del periodo temporale di riferimento ed , infine , l’individuazione dei documenti utili per valorizzare i parametri suddetti in base alla tipologia dei soggetti fallibili (società di capitali, società di persone, ditte individuali)

Investimenti
Per cercare di comprendere il significato del parametro “capitale investito” può essere utile ricordare la spiegazione offerta dalla Corte di Cassazione Sezione I Sentenza N. 4733 del 12 luglio 1983 secondo la quale “per capitale investito deve intendersi ogni investimento effettuato dall’imprenditore per l’acquisto di macchinari e di merci, per l’allestimento di negozi e di impianti…
In altri termini esso consiste nella quantità di ricchezza immessa nell’attività commerciale…”
Gli investimenti, quindi, non sono altro che l’insieme di tutte quelle entità di cui l’azienda ha bisogno per dar vita all’attività di impresa.
Il capitale investito, dal punto di vista puramente aziendalistico, è frutto di un mix tra mezzi propri e mezzi di terzi e coincide con il totale attivo dello stato patrimoniale che indica il valore del capitale complessivamente investito nell’azienda. (in tal senso F. Aloi e Coda-Brunetti).

Totale attivo
Tale valore, secondo le principali tecniche contabili, dovrebbe essere assunto sempre al netto dei fondi ammortamento/svalutazione, in quanto il patrimonio dell’azienda viene riclassificato secondo un criterio prudenziale ed un criterio di liquidabilità – esigibilità delle poste di bilancio dello stato patrimoniale.
Purtuttavia, tale ottica non appare del tutto consona al criterio di determinazione del capitale investito finalizzato a determinare la soglia di fallibilità dell’imprenditore commerciale, in quanto non quantifica esattamente il valore complessivo delle risorse/investimenti immessi nell’azienda.
Si pensi al caso in cui i beni impiegati nell’impresa siano completamente ammortizzati, con conseguente valore degli investimenti pari a zero.
Si può concludere quindi che il valore del capitale investito coincide con il totale attivo dello stato patrimoniale risultante dai dati contabili al lordo dei fondi di ammortamento/svalutazione ( in tal senso S.Malerba).

Leasing
Seguendo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sembra legittimo includere nel calcolo del capitale investito, ovvero nel totale degli investimenti effettuati nell’azienda, anche il valore dei beni concessi in leasing.
Si può quindi concludere che anche per le necessità di certezza e celerità dell’istruttoria prefallimentare, la soglia di fallibilità di cui all’articolo 1 comma II lettera a) è pari al Totale Attivo dello stato patrimoniale, a dati contabili, considerato al lordo dei fondi di ammortamento e maggiorato del costo storico di acquisto sostenuto dal concedente per i beni strumentali materiali ed immateriali concessi in leasing, comodato, noleggio e locazione (Rivista il Fallimento n. 9/2005).

Ricavi lordi medi
Secondo una nozione civilistica i ricavi da considerare tali sarebbero tutti quelli, comunque conseguiti ovvero derivanti sia dall’attività caratteristica che dalle attività accessorie, classificati, nel Bilancio delle società capitali espresso in forma Cee, nelle voci A1 ed A5 del conto economico ex all’articolo 2425 ( ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi ed altri ricavi).
Ai fini fiscali, sostanzialmente, sono considerati ricavi tutti i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni cosiddetti “merce” e dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa anche se non collegate all’attività principale. In linea di principio il valore civile e fiscale dei ricavi coincide.
L’inciso del legislatore “in qualunque modo risulti”, potrebbe far ritenere che in sede fallimentare si debbano guardare i ricavi effettivi, evincibili non solo dai dati esposti nelle risultanze contabili civili (bilancio) e fiscali (dichiarazioni/registri), ma anche dai dati effettivi “più o meno ufficiali” ed in qualunque modo dimostrabili (L.De Angelis).

Periodo di riferimento
Nella legge si ritrova il riferimento temporale solo per la valorizzazione dei ricavi e non l’individuazione dell’epoca a cui la valutazione del capitale investito debba essere riferita.
Identificando il valore del capitale investito con l’attivo dello stato patrimoniale, parrebbe che il valore ad esso attribuibile sia “statico” e fotografi l’azienda in un determinato istante, ad esempio al momento dell’ultimo bilancio presentato.
Dal momento che il secondo parametro per la qualificazione di piccolo imprenditore prende come riferimento i ricavi medi degli ultimi tre anni, pare ragionevole ritenere che l’indagine per il calcolo del capitale investito possa essere riferita agli ultimi tre anni in virtù di un corretto principio di omogeneità ed analogia.

Triennio
La determinazione del valore del capitale investito considerando gli ultimi tre anni potrebbe scaturire da una semplice media aritmetica del capitale investito calcolato in ciascun anno oggetto di analisi, giungendo ad un valore medio da confrontare con la soglia dei 300mila euro ovvero da un semplice confronto di valori puntuali sull’orizzonte temporale degli ultimi tre anni e nel momento in cui uno di essi supera la soglia, ritenere superato il limite di fallibilità oppure, ancora, da una determinazione storica di formazione del capitale investito partendo dall’ultimo attivo di patrimonio e sommando algebricamente le variazioni intervenute a seguito di dismissioni/acquisizioni cespiti, di riduzioni di capitale per operazioni straordinarie (recesso / esclusione soci), etc derivanti sostanzialmente da “ impieghi che sono stati consumati o perduti o fuoriusciti dall’azienda senza corrispettivo” (in tal senso G.Verna).

Documenti
I documenti rilevanti da cui evincere i parametri sono previsti dalla normativa civile e fiscale, nonché dalla prassi e dottrina aziendalistica e dai principi contabili nazionali ed internazionali.
Si rammenta che in sede di istruttoria prefallimentare “il Giudice delegato provvede senza indugio e nel rispetto del contraddittorio all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio”, ex art. 15 l.f. novellato. Pertanto il valore del capitale investito si desume come segue.

Società di capitali
Le società di capitali ed enti equiparati possono essere solo nel regime fiscale di contabilità ordinaria. I documenti contabili ed i registri civili e fiscali da cui desumere il valore del capitale investito sono i bilanci depositati presso il registro imprese nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di assemblea di approvazione del bilancio; la situazione economica patrimoniale finanziaria aggiornata (bilancio di verifica); il registro cespiti ammortizzabili13 (Dpr 600/73 articolo 14 e seguenti).

Società di persone
I documenti contabili ed i registri civili e fiscali da cui rilevare tali dati sono: bilanci che non sono in formato eurpoeo e non sono depositati presso il registro imprese; ultima situazione economica patrimoniale finanziaria aggiornata; registro cespiti ammortizzabili; libro inventari; fascicolo dichiarazioni fiscali – unico società di persone (Usp) oppure Unico Persone Fisiche (Upf): quadro RF al rigo RF66 e Studi di Settore/Parametri (il valore beni strumentali,magazzino sono indicati nel quadro dati contabili).

Ditte
Per tali tipologie di imprese dato che non è obbligatoria la redazione di alcun bilancio di esercizio, non è obbligatoria la tenuta del libro inventari e del libro giornalmastro si dovrà ricorrere ad esaminare documenti extra contabili quali elenco crediti/debiti; prospetto aggiornato della situazione patrimoniale; visure da catasto/conservatoria immobiliare e registro Pra; registri tenuti ai fini Iva, in particolare registro acquisti; registro cespiti ammortizzabili;fascicolo Dichiarazioni Fiscali – Unico Società di Persone (Usp) ovvero dichiarazione Unico Persone Fisiche (Upf)- : non vi sono quadri specifici che contengono il dato richiesto, se non gli Studi di Settore/Parametri nei quali si possono dedurre dati parziali ( ad esempio il valore beni strumentali,magazzino sono indicati nel quadro dati contabili).