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Ritorna l’anatocismo bancario, come difendersi

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NEW YORK (WSI) – Dal primo ottobre sono entrate in vigore le nuove norme sull’anatocismo bancario, la pratica di ricapitalizzare gli interessi bancari. “Per questa ragione – come ricorda Multicentro rischi – gli istituti di credito stanno inviando ai correntisti lettere con cui invitano il cliente a sottoscrivere un’ autorizzazione preventiva da inviare entro il 1 Marzo 2017 che le autorizza ad addebitare gli interessi,  altri costi sul conto ordinario, diversamente paventandogli, se il cliente non lo facesse, interessi di mora”.

I correntisti devono quindi scegliere se autorizzare l’addebito degli interessi passivi maturati al 31 dicembre di ogni anno, che cosi’ diventano capitale e producono altri interessi, oppure se estinguerli con afflussi freschi di denaro: ad esempio, spiegava qualche giorno l’Adusbef, “se un conto affidato matura – per ipotesi – 1.000 euro di interessi conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, diventando esigibili entro il 1 marzo dell’anno successivo, o vanno estinti – quindi pagati con denaro cash del correntista – oppure si aggiungono alla sorte capitale del fido, mettiamo di 20.000 euro, che ricapitalizzano per l’anno successivo 21.000 euro di nuovi interessi”.

Come comportarsi? Secondo Multicentro rischi,” il cliente non doverebbe invece preventivamente autorizzare alcunchè, altrimenti, se lo facesse, la banca capitalizzerebbe in automatico le competenze sul conto ordinario , compiendo ancora anatocismo. Il cliente dovrebbe invece prelevare il 1 Marzo di ogni anno l’importo corrispondente (es=1.000 euro ) dal conto ordinario e depositarlo sul conto interessi per pagare le competenze di 1.000 euro in esso addebitate. Solo in questo modo non si subirebbe più l’anatocismo” .

Come ricorda l’Adusbef, la reintroduzione dell’anatocismo e’ avvenuta tramite la delibera del CICR – Comitato Interministeriale Credito e Risparmio – del 3 agosto 2016, intitolata “Modalita’ e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attivita’ bancaria” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre), che, come specifica lassociazione dei consumatori, “attua le nuove norme sull’anatocismo previste dal secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (Tub), come riformato dall’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, e ripristina l’anatocismo su base annua, offrendo al debitore la scelta tra autorizzare l’addebito degli interessi sul conto corrente al momento in cui questi divengono esigibili, dando attuazione alla loro capitalizzazione, oppure estinguerli entro 60 giorni (1 marzo) dal momento in cui diventano esigibili con l’afflusso di nuovi capitali cash”.