Economia

Pericolosità sociale: confisca antimafia allargata anche a proventi da evasione fiscale

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Pericolosità sociale: confisca antimafia allargata anche a proventi da evasione fiscale!

 

Effettivamente la strada intrapresa da qualche anno dall’Istituzione nel suo complesso nella lotta all’evasione fiscale, appare più concreta.

Quando penso che fino al duemila, con la vecchia legge 516/82 che pure, senza pudore, non so su quale base, era comunemente conosciuta come “manette agli evasori” mi pongo grandi riflessioni sul momento storico che stiamo attraversando.

Incredibile ma vero: pensate che quella legge, sostituita come dicevo prima con il d.lgs 74/2000, quale che fosse la soglia economica sottratta a tassazione, prevedeva come sanzione una mera contravvenzione punita con arresto e ammenda: una sanzione da “ladro di polli”, da morti di fame!

Da qualche tempo invece, diventando l’evasione fiscale reato presupposto al riciclaggio [1] e quindi ipotesi delittuosa, sia pure al superamento di talune soglie economiche di rilevanza penale (€.150 mila su base annua di danno erariale per la Dichiarazione infedele di cui all’art.4 del D.lgs 74/2000).

Cassazione: pericolosità sociale

Con la pronuncia n.50437 del 6 novembre u.s. della Sesta sezione penale della Cassazione è stata confermata la possibilità dell’applicazione della “Misura di prevenzione” antimafia, personale come la Sorveglianza speciale o patrimoniale come la confisca – ex art.2 del D.lgs 159/2011 – a soggetti che pure hanno avuto accesso alla c.d. rottamazione delle cartelle.

In pratica, la Suprema Corte, rigettando il ricorso presentato dai due fratelli – Vissicchio Mario e Alfredo – in conseguenza della Sorveglianza speciale applicata nonché la confisca dei beni ritenuti nella loro disponibilità, ha sposato in pieno la tesi sostenuta dal Tribunale nel giudizio di merito.

Insomma, il Tribunale di Salerno nel novembre 2014 emetteva dei provvedimenti, confermati prima dalla locale Corte di Appello con decreto del 16 novembre del 2016 ed ora dal giudizio di legittimità laddove, veniva ravvisata a carico dei ricorrenti la condizione di pericolosità sociale, attuale, ai sensi dell’art. 1 lett. a e b codice antimafia, «desumibile da numerosi procedimenti penali passati in giudicato e da altri procedimenti ancora oggi pendenti, a carico di entrambi, e la rilevante sproporzione fra gli ingenti beni, in specie, immobili, a loro riconducibili, e lo svolgimento di attività lavorative lecite».  

Infatti, la citata lettera a) dell’art.1 del nuovo Codice antimafia recita: “Coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”.

Condurre un tenore di vita sproporzionato ai redditi imponibili dichiarati, anche in presenza di un giudicato penale maturato negli anni di natura tributaria, fallimentare ed altro, consente di fare una presunzione rafforzata circa il profilo soggettivo dei ricorrenti e quindi adottare i provvedimenti in discussione.

La strada è certamente lunga, ma la direzione è quella giusta!

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[1] O “auto riciclaggio” in presenza di investimenti strumentali all’impresa di risorse finanziarie derivanti dall’evasione fiscale perpetrata dall’imprenditore