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Per la prima volta banca ottiene rimborso imposta sostitutiva

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Per la prima volta una banca ha sconfitto il fisco sul tema dell’imposta di registro e dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti in ambito bancario. Meliorbanca, oggi Banca Popolare Emilia Romagna Società Cooperativa, si è aggiudicata la controversia contro l’Agenzia delle Entrate relativa ad un atto di liquidazione di imposta di registro afferente la tassazione di una lettera di patronage enunciata in un decreto ingiuntivo.

Il Provvedimento relativo alla pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza della Corte di Cassazione n.9502/2018, Sezione Tributaria Civile) è estremamente rilevante sotto il profilo giuridico perché non si registrano precedenti specifici, spiegano i legali dello studio legale e tributario Legalitax, che con il partner Francesco Camilotti (in foto), la senior manager Lucia Comisso ed il manager Fabio De Ambrosi, hanno difeso la banca BPER.

Nello specifico la controversia giuridica riguardava l’assoggettamento ad imposta proporzionale di registro del decreto ingiuntivo che la banca, assistita da Legalitax, ha ottenuto dal Tribunale di Milano nei confronti dei soci coobbligati di una società di capitali dalla stessa finanziata, nel quale veniva annunciata una lettera di patronage cosiddetto “forte”, rilasciata dagli stessi soci a garanzia dell’esatto adempimento da parte della società.

Con l’avviso impugnato, l’Agenzia delle Entrate chiedeva l’imposta proporzionale del 3% per la suddetta enunciazione, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 131/86, commisurando la base imponibile al valore del debito ingiunto, maggiorato degli interessi.

Le eccezioni presentate da Legalitax nelle tesi difensive sono state tutte accolte interamente nei tre gradi di giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la commissione Tributaria Regionale della Lombardia e la Corte di Cassazione. La controversia si è così conclusa con la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso dell’imposta versata dalla banca in via cautelativa (oltre interessi) e la condanna dell’Erario alle spese di giudizio.