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Pace fiscale al via: il 13 novembre la prima scadenza

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La pace fiscale entra in vigore, il condono previsto dal governo giallo-verde con il decreto fiscale, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018. E’ stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane, definisce le modalità e i termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018. La pace fiscale permetterà di versare solo le imposte accertate senza aggiunta di sanzioni, interessi e spese di notifica.

Cosa entra nella pace fiscale e cosa no

Rientrano nella nuova misura, come spiega l’Agenzia delle Entrate:

  • atti del procedimento di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle dogane
  • tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, a eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie
  • gliavvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 218 del 1997
  • atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati.

Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente.

Scadenze

Il decreto fiscale prevede diverse scadenze di versamento:

  • 23 novembre 2018 per l’invito al contraddittorio
  • 13 novembre 2018 per l’accertamento con adesione
  • 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero di credito oppure, se più ampio, il tempo che residua per la proposizione del ricorso.

Modalità di pagamento

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, di cui, la prima rata dev’essere versata entro i termini suindicati, mentre le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.