Economia

Mutui in valuta estera: banche devono informare in modo più chiaro

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STRASBURGO (WSI) – Se la banca concede un mutuo in valuta estera deve necessariamente dare tutte le informazioni sufficienti al mutuatario per avere piena consapevolezza del contratto che sta firmando. Un principio che sembrerebbe scontato ma così non è e a dirlo è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il caso su cui si è espressa la Corte riguardava alcuni mutuatari, che percepivano all’epoca i loro redditi in lei rumeni (RON) e poi avevano sottoscritto con la banca rumena Banca Româneasca mutui espressi in franchi svizzeri (CHF) al fine di acquistare beni immobili, rifinanziare altri crediti o soddisfare esigenze personali. II mutuatario si impegnavano a rimborsare le rate mensili dei crediti in franchi e accettavano una clausola particolare in base alla quale il credito deve essere rimborsato in franchi senza tener conto dell’eventuale perdita che i mutuatari possono subire a causa del rischio di tasso di cambio. In sostanza si assumeva il rischio connesso alle eventuali fluttuazioni del tasso di cambio del lei rispetto alla divisa svizzera.

Un caso che ricorda quello dei mutui in franchi di Barclays. Successivamente è successo l’irreparabile ossia il tasso di cambio in questione è variato considerevolmente a danno dei mutuatari.

Da qui i mutuatari hanno adito i giudici rumeni per far dichiarare che la clausola contenuta nel contratto di mutuo fosse dichiarata abusiva non vincolante per gli stessi, conformemente a quanto prevede una direttiva dell’Unione.

Al momento della sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in modo distorto mettendo in rilievo unicamente i benefici che i mutuatari avrebbero potuto trarne, senza indicarne i potenziali rischi. La Corte Ue intervenuta sul caso ha avuto moto di constatare che il carattere abusivo può essere esaminato alla luce della direttiva soltanto nel caso in cui essa non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile. La Corte ricorda che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile impone altresì che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in questione.

Compito del giudice nazionale verificare se il consumatore sia stato informato dell’insieme degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare il costo totale del suo mutuo.