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Memoria difensiva e antiriciclaggio: criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative

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“CONDANNATO A PERDERE!”

La materia della lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo è disciplinata nel nostro Paese dal Decreto legislativo 231/2007[1] laddove, con riferimento alle procedure in materia di applicazione delle sanzioni amministrative si fa riferimento alla legge n.689/81 (art.60).

Quest’ultima legge, con l’articolo 11, stabilisce i criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che, testualmente recita:

“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”

Detto ciò, sulla scorta delle risultanze conclusive emerse dalle diverse Ordinanze ingiunzioni di pagamento emesse dall’apposita Commissione permanente del Dipartimento del Tesoro – Prevenzione dei reati finanziari del Ministero dell’economia e delle finanze che negli anni mi sono capitate di leggere, pur in presenza di regolari e dettagliate“Memorie difensive” presentate, ho potuto scorgere un’applicazione generalizzata del dieci per cento sull’ammontare evidenziato dal Verbale di contestazione della Guardia di finanza all’atto del controllo a suo tempo svolto nei confronti dell’Intermediario finanziario, del Professionista (legale o contabile) o di altro “sventurato”soggetto.

Le violazioni comunemente contestate in materia di antiriciclaggio vanno dall’omessa segnalazione di operazione sospetta all’irregolare trasferimento di denaro contante, dall’omessa istituzione dell’Archivio unico informatico all’irregolare identificazione del cliente o registrazione dell’operazione. Vien da sé che, di fronte a contestazioni spesso a svariati zeri, anche applicare solo il 10% – si fa per dire – potrà significare una sanzione amministrativo pecuniaria di ingente proporzione.

In questo, dovrebbe aiutarci il contenuto del richiamato articolo 11 della legge che, a mio avviso, non sempre viene tenuto nella giusta considerazione.

Mi spiego meglio facendo qualche esempio.

Quando mi è capitato di difendere persone che, nella veste di Responsabili di filiali di banche, professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro etc.) quali destinatari di contestazioni per “Omesse Segnalazioni di Operazioni Sospette” o omessa “Istituzione dell’Archivio unico”,con motivazioni del tipo:

1. Un cliente, già titolare di un conto aziendale, chiede ed ottiene il cambio di un assegno circolare per cassa per €.20.000,00, senza transitare dal conto. La Guardia di finanza, nel contesto della verbalizzazione, testualmente afferma:“”Ad ogni buon fine, l’istituto avrebbe meglio adempiuto ai dettami della Legge istitutiva dell’obbligo, invitando il cliente ad accendere un conto corrente di natura personale presso la stessa BCC anche in considerazione della possibile reiterazione di operazioni della specie per il tratto a seguire.””.

Per suffragare le ragioni della contestazione richiama gli indici di anomalia del Decalogo della Banca d‘Italia[2], dei quali ne riporto alcuni: “Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall’attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori; La negoziazione di strumenti finanziari senza che l’operazione transiti sul conto corrente del cliente”.

Con la “Memoria difensiva che ne è seguita, feci doverosamente osservare:

  • a.il cliente era conosciuto dallo scrivente quale amministratore unico dell’Azienda Agricola omonima oltre che titolare di una serie cointeressenze commerciali;
  • b.l’operazione di cambio – in considerazione del particolare titolo di credito (assegno circolare)– non poteva ritenersi sospetta, non solo per lo spessore economico-imprenditoriale del cliente, ma anche in ragione del fatto che, ai fini dell’antiriciclaggio, era stata posta in essere la dovuta e diligente attenzione, all’atto dell’emissione del titolo di credito, da parte dell’Istituto emittente in ordine all’origine e alla liceità della provvista;
  • c.invitare il cliente all’accensione di un conto corrente di carattere personale – come “suggerito” dalla Guardia di Finanza – soprattutto in presenza di operazioni “occasionali” (cambio assegno, accredito e/o disposizione di bonifico, operazioni di mutuo, prestazione di garanzie etc.), rientra nella consueta attività di ogni dipendente bancario per una naturale azione di sviluppo commerciale. Far discendere una ipotesi di “sospetto di riciclaggio”dalla indisponibilità del cliente all’accensione di un nuovo rapporto di conto – soprattutto in assenza di una reiterazione della operazione medesima (come nel caso che  ci si è occupato) – appare esagerato …;
  • d.appare difficoltoso comprendere il richiamo all’anomalia del Decalogo “..Ripetute operazioni della stessa natura..”, quando nella realtà, per come leggo dalla contestazione, trattasi di una sola ed unica operazione.

2. La contestazione afferente alla “Omessa Segnalazione di Operazione Sospetta”, trae origine dal versamento di denaro contante effettuato nel periodo compreso fra il 5 ottobre e 25 novembre 2015 sul conto aziendale acceso nel maggio dello stesso anno, per il complessivo importo di €. 35.000,00.

Per suffragare la contestazione, la G.di F., ha inteso richiamare alcuni indici di anomalia contenuti nel Decalogo della Banca d’Italia – Ed.2001 <Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette>, quali: “l’anomalo ricorso a movimentazioni eseguite per contanti ovvero la individuazione di un istituto di credito ubicato in località diversa da quella di residenza e di attività del correntista, appare priva di apparente giustificazione”.

Al riguardo, feci doverosamente osservare:

  • a.il conto corrente interessato dalla movimentazione oggetto di rilievo è riferibile ad una Società di capitali operante nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di propria produzione. La circostanza appare rilevante ai fini di una ragionevole valutazione, posto che un “conto aziendale” per sua natura, offre maggiore trasparenza per effetto della sicura esistenza della sottostante contabilità (Partita IVA, iscrizione camerale, Libro giornale, registro delle fatture di acquisto, di vendita, dichiarazioni etc.);
  • b.l’entità della movimentazione, peraltro sostanzialmente modesta visto che parliamo di appena 35.000,00 euro, ha coinciso temporalmente con la tradizionale campagna dell’olio e dell’uva (tardo autunno del 2015), a conferma di una riferibilità e coerenza logica alla dichiarata attività economica esercitata;
  • c.la ulteriore riprova è testimoniata dalla circostanza che dalla data di accensione del rapporto (6 maggio 2015), la prima operazione si è avuta soltanto in data 5 ottobre dello stesso anno;
  • d.la distanza dal luogo di residenza del cliente dalla sede della banca di circa 20 km (Bitonto – Ruvo di Puglia), circostanza questa evidenziata anche per altre posizioni, non può costituire oggetto di rilievo per le ragioni indicate in premessa, laddove trattasi di una caratteristica statutaria che consentiva l’acquisizione di clientela nell’area dell’intero Nord Barese.

La giustificazione appena accennata, riferibile alla distanza della filiale dal luogo di residenza del cliente, non avrebbe potuto formare oggetto di contestazione laddove, trattandosi di una banca “mono sportello” appare evidente la necessità di cercare la clientela anche ad una certa distanza almeno in ambito provinciale. Questa circostanza, era codificata nello Statuto della stessa banca a suo tempo visionato e approvato dalla stessa Banca d’Italia.

Ordinanza ingiunzione di pagamento da parte del MEF

La valutazione che ne è seguita da parte del Ministero dell’economia e delle finanze è stata di condanna, laddove, senza aver tenuto in alcun conto le ragioni della difesa ed applicando l’articolo 11 della legge nr.689/81, ha ordinato il pagamento entro 30 giorni dalla notifica-ingiunzione del 10% del massimo.

Orbene, quando il ripetuto art.11, per la quantificazione amministrativa della sanzione vuole riferirsi “alla gravità del fatto e alla personalità e condizioni economiche del trasgressore”, penso che dovrebbe basarsi:

  • sul fatto che i nominativi coinvolti – clienti delle banche o dei professionisti –non sono risultati svolgere attività illecite o contigui a fenomeni di criminalità comune o organizzata;
  • sul fatto che il destinatario della sanzione – Direttore di filiale o professionista – non è un abituale di contestazioni della specie o addirittura più gravi anche di altro tipo;
  • sul fatto che le condizioni economiche dello stesso non sono affatto agiate e che ha comprato la casa con il mutuo.

Diversamente, possiamo cominciare a chiederci: a cosa serve la difesa o, ancora meglio l’articolo 11, solo per essere “condannati a perdere?

Ai posteri l’ardua sentenza!

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[2]DECALOGO BANCA D’ITALIA : http://www.giovannifalcone.it/205/decalogo_banca_d_italia_.html