Economia

Imu e Tasi: chi deve pagarle, come e quando

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Scade il prossimo venerdì 16 giugno il termine per pagare Imu e Tasi. A dover versare le imposte su immobili e terreni sono circa 18 mila contribuenti italiani.

Chi deve pagarle

L’Imu va pagata da chi è proprietario o titolare di altro diritto reale su immobili, escluse le case adibite ad abitazione principale (ma non quelle di lusso), i terreni agricoli di coltivatori diretti e Iap (imprenditori agricoli professionali), quelli in zone montane e in isole minori. La Tasi è a carico del possessore e dell’utilizzatore di fabbricati e aree edificabili. I terreni agricoli, quindi, sono tutti esclusi. Anche la Tasi non è dovuta per gli immobili destinati ad abitazione principale.

Da specificare che per “abitazione principale” si intende l’immobile dove il possessore e il suo nucleo familiare hanno dimora abituale e risiedono anagraficamente. L’esonero della Tasi si estende anche alle pertinenze asservite all’abitazione principale, al massimo per tre unità immobiliari.

In piccola parte (tra il 10 e il 30 % dell’ammontare complessivo, in base alla delibera del Comune) la Tasi è dovuta anche dall’inquilino. L’occupante non deve pagare la Tasi se ha nell’immobile la sua residenza anagrafica e dimora abituale. In questo caso però il proprietario versa comunque solo la sua quota di Tasi (tra il 70 e 90 %, a seconda del Comune).

Come si pagano

L’acconto si calcola con le aliquote fissate dal singolo Comune per il 2016. Bisogna procedere al calcolo in autonomia, oppure con l’aiuto di un centro di assistenza fiscale ed è possibile utilizzare il bollettino postale o il modello F24. La seconda rata di saldo andrà versata entro il 18 dicembre 2017.

La base imponibile dell’Imu, che coincide con quella della Tasi, si calcola facendo la moltiplicazione tra la rendita catastale rivalutata al 5 % e il coefficiente relativo alla tipologia dell’immobile. Per le abitazioni il coefficiente è 160, per gli uffici 80 e per i negozi 55, come spiegato in dettaglio sul Sole 24 Ore:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione di A/10;

140 per il gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5;

80 per A/10 e D/5; 65 per D, tranne D/5;

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1