Economia

Entrate, Assoedilizia contesta interessi di mora e sanzioni penali

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Interessi di mora relativi ai ritardi nel pagamento del canone o degli oneri accessori degli affitti regolarmente registrati sono stati richiesti dagli ex Uffici del Registro di Milano; lo segnalano come una novità nell’interpretazione alcuni soci di Assoedilizia, che ha poi denunciato il caso per bocca del suo presidente, Achille Colombo Clerici. L’oggetto della contestazione, nello specifico, è l’omesso pagamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione, i quali, per l’appunto “conterrebbero delle ‘clausole penali’ che prevedono una maggiorazione degli interessi legali in caso di ritardato pagamento del canone o degli oneri accessori”.

Il problema è che l’amministrazione fino a pochi giorni fa non aveva messo nemmeno i più ligi nella condizione di pagare tali maggiorazioni degli interessi, in quanto né per via telematica né cartacea era possibile registrare le “clausole penali pagando la relativa imposta”, ha affermato il presidente di Assoedilizia.

“Il software non solo non avvisava il contribuente, ma neppure gli consentiva il calcolo dell’imposta aggiuntiva; mentre agli sportelli gli impiegati accettavano le richieste di registrazione senza nulla segnalare”. In più “il sito dell’agenzia delle entrate, nella sezione dedicata alla registrazione delle locazioni, nulla diceva a proposito delle clausole penali come pure nulla diceva la guida dell’agenzia alla registrazione dei contratti di locazione”.

Assoedilizia ha poi proceduto a contestare nel merito l’interpretazione giuridica che sta alla base di queste sanzioni.

“La ‘penale’, nel caso in questione non è una pattuizione autonoma ma deriva direttamente dall’obbligazione di pagamento del canone e sta o cade con la stessa. Quindi si è in presenza di un caso in cui le disposizioni derivano le une dalle altre e non possono essere autonomamente tassate”, ha scritto Colombo Clerici.

E’ l’art.21 del TU sull’imposta di registro a stabilire che “se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”.