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Codice antimafia: gli indizi di pericolosità sociale sono datati!

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Codice antimafia: gli indizi di pericolosità sociale sono datati!

 

Le “Misure di prevenzione” personali quali la Sorveglianza speciale, l’Obbligo e/o il Divieto di soggiorno sono rivolte a:

  1. Coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici illeciti;
  2. Coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
  3. Coloro che con il loro comportamento debba ritenersi. Sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillita pubblica.

Queste indicazioni ci giungono dal contenuto testuale dell’articolo 1 del vigente Codice antimafia di cui al D.lgs n.159/2011.

Il dilemma di oggi in base al quale è intervenuta la Suprema corte di cassazione è quello di definire il concetto di “pericolosità sociale”, ovvero la sua validità basata su indagini o riscontri datati negli anni oppure occorre, per procedere all’applicazione di una Misura di prevenzione personale ad attualizzarne i rischi.

Con Ordinanza n.48441, il quesito è stato rivolto alle Sezioni Unite della stessa Cassazione.

Pericolosità sociale

Premesso che in data 23 febbraio 2017, la Corte di Giustizia Europea dei diritti dell’uomo, ha condannato  l’Italia per la “vaghezza” delle prescrizioni del <<vivere onestamente e rispettare la legge>> imposte dal Codice antimafia con la misura di prevenzione della Sorveglianza speciale (sentenza De Tommaso). Nello specifico, il De Tommaso era stato addirittura condannato sulla scorta di indagini e riscontri investigativi di particolare gravità criminali ahimè riguardanti altro soggetto “omonimo”.

In questo caso ogni commento appare superfluo!

La vicenda che oggi commentiamo trae origine dall’applicazione della “sorveglianza speciale” ex art.4 e 6 del D.lgs 159/11 – nei confronti di un commercialista, già indiziato di appartenere ad un’associazione mafiosa.

Gli indizi utilizzati e caratterizzanti la decisone per l’applicazione della misura di prevenzione, pur senza una e precedente condanna penale ma soprattutto, con “precedenti” risalenti nel tempo, sono stati ritenuti inadeguati e quindi non attuali ai fini della stessa pericolosità sociale dell’inquisito.

In assenza di “attualità del pericolo”, si è arrivati ad un consulto di legittimità, finalizzato a giustificare una motivazione qualificata e rafforzata da elementi ed indizi ulteriori per giungere alla limitazione della libertà personale, contrastando numerose pronunce di segno opposto della stessa Corte.

Conclusioni

Trattandosi di un tema vissuto da chi scrive in termini pratici nel ruolo di “investigatore”, avendo comandato un Reparto di 120 uomini in terra di Calabria deputato al contrasto al crimine organizzato (Sezione Investigativa Criminalità Organizzata), ho la netta impressione di una certa approssimazione della problematica de quo.

Normalmente si arriva ad una misura di prevenzione, quale che sia, sulla base di un “Avviso orale” notificato dall’Autorità di pubblica sicurezza sul territorio – Questore – ex art.3”, con il quale il potenziale destinatario della Misura di prevenzione viene invitato a cambiare vita in quanto esistono indizi a suo carico ed indicando i motivi che li giustificano che, abitualmente, per quello che mi è dato di ricordare, riguardano:

  • Conduzione di un tenore di vita sproporzionato con l’attività economica ufficialmente esercitata ovvero i redditi dichiarati;
  • Accompagnarsi con soggetti affiliati e/o contigui alla criminalità dominante sul territorio;
  • Frequentazione di locali e/o ambienti notoriamente conosciuti come luoghi di incontro di soggetti dediti ad attività illecite.

La inosservanza di tali raccomandazioni riscontrate sulla base di un’attività investigativa, di per sé, dovrebbe essere motivazione sufficiente per giustificare l’applicazione di una misura di prevenzione, salvo lasciare al condannato dimostrare il contrario ovvero la infondatezza dell’accusa: inversione dell’onere della prova.

Aspettiamo la decisione delle SS.UU. della Suprema Corte!