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Articolo 50 è irreversibile? “Hard Brexit” assicurata a marzo

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NEW YORK (WSI) – L’annuncio di qualche settimana fa da parte del premier britannico, Theresa May, secondo cui la Gran Bretagna attiverà all’inizio del 2017, al massimo “entro marzo”, l’articolo 50 del trattato di Lisbona per l’avvio formale dell’iter di divorzio dall’Ue, ha riportato sotto i riflettori la questione se l’attivazione dell’articolo in questione ha valore piu’ o meno reversibile entro i due anni. In pratica, il periodo di tempo entro il quale la Gran Bretagna dovrà’ dire addio definitivamente all’Unione europea.

Questo puo’ sembrare un dettaglio tecnico. Ma come si legge in un articolo di Business Insider, potrebbe cambiare tutto. “Se Regno Unito puo’ ritirare la richiesta a metà del processo, questo significare dare a Londra un certo potere contrattuale nei negoziati Brexit”. Della serie de non otteniamo quello che vogliamo, possiamo puntare i piedi e far ripartire il processo da capo. “Al contrario  – si legge sempre nell’articolo –  se l’articolo 50 e’ irreversibile, allora tutto il potere si trova nelle mani di Bruxelles. In questo caso, l’UE non deve preoccuparsi di negoziare a tutti costi ma può semplicemente iniziare il conto alla rovescia, imponendo quindi alla Gran un “hard Brexit” (“Brexit duro”)”.

“La differenza tra le due posizioni – conclude l’articolo – è massiccia: se è reversibile, a marzo inizierà un vero e proprio giro di consultazioni, il cui esito è incerto. Il Regno Unito può negoziare per ottenere il miglior accordo possibile. In caso contrario, l’appuntamento di marzo equivarrà’ a lasciare l’Ue”.

Ricordiamo, a questo proposito, che l’articolo 50 del Trattato di Lisbona prevede che. “Qualsiasi Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione”, recita il primo comma. “Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio Europeo -si legge ancora- Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio Europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Ue”. “L’accordo – prevede poi il trattato – è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione al Parlamento Europeo. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio Europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine”.

Fonte: Business Insider